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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22156/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società che lamentava di avere subito danni a causa della difettosità di un macchinario fornito, difettosità che aveva provocato un'esplosione. In primo grado la domanda era stata respinta; il giudizio era proseguito in appello, dove la decisione era stata confermata. La società fornitrice, rimasta soccombente, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex artt. 112 e 99 c.p.c., sulla domanda di condanna dell'assicuratrice alla rifusione delle spese di lite sostenute per resistere alla domanda del danneggiato; (2) nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ignorato il principio di non contestazione in ordine alla manleva assicurativa, senza che fossero state sollevate eccezioni sul punto; (3) violazione dell'art. 1917, comma 3, c.c., che pone a carico dell'assicuratore, entro il limite di un quarto della somma assicurata, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato, norma che la ricorrente assumeva non esaminata nonostante fosse stata dedotta in appello incidentale e nella memoria conclusiva.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. In particolare, ha constatato che la ricorrente aveva dichiarato l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la prova della notificazione né aveva indicato la relativa modalità; inoltre, dal confronto tra la data di pubblicazione della sentenza (14 febbraio 2019) e la data di notificazione del ricorso (9 maggio 2019) è emerso che il ricorso era stato proposto oltre il termine breve di sessanta giorni. In assenza della prova della notifica della sentenza e non essendo superata la verifica di tempestività, la Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro dell'asserita omessa pronuncia sul motivo di appello incidentale

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. a fondamento della censura di omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per dedurre la violazione del principio di non contestazione

  • art. 1917, comma 3, c.c.

    richiamato per sostenere che le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    la Corte lo interpreta come norma che impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la notifica è avvenuta

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare la possibilità di depositare separatamente la copia con relata entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    utilizzato per individuare il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile, salvo che la prova della notifica sia prodotta separatamente nei modi e nei tempi consentiti.
  • La mancata contestazione della tempestività dell'impugnazione da parte del controricorrente non sana l'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata quando il ricorrente abbia allegato l'avvenuta notifica.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso quando dagli atti non risulti la prova della notificazione della sentenza e, comunque, il ricorso sia stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte non esamina i motivi di merito e, in difetto di difese degli intimati, può non provvedere sulle spese di legittimità; resta ferma l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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