Cassazione Civile, Ordinanza n. 34519/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività prima per una società poi, a seguito di scissione, per altra società del medesimo gruppo/famiglia imprenditoriale. Nella lettera di assunzione era prevista una partecipazione al fatturato della società a decorrere da una certa data, che il ricorrente qualificava come premio extra collegato al proprio apporto commerciale. Egli deduceva che, dopo un distacco presso altra società e il successivo rientro, era stato adibito a mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle precedenti, con perdita della componente economica collegata al fatturato dal 2005 al 2008. Deduceva inoltre di avere subito comportamenti vessatori e mortificanti, che lo avrebbero indotto a dimettersi e avrebbero causato un danno alla salute. Chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nel premio non percepito, e del danno non patrimoniale. In cassazione articolava due motivi: 1) omesso esame di fatti e documenti decisivi, soprattutto della lettera di distacco che prevedeva il rientro nella posizione originaria e la non variazione del trattamento economico e normativo, nonché omessa pronuncia sull'illegittimità delle mansioni inferiori; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte d'appello escluso la prova del danno non patrimoniale e non avere valorizzato presunzioni e indizi a suo favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la controversia era di natura risarcitoria, non retributiva; la lettera di distacco non era decisiva, poiché il rientro nella posizione originaria non escludeva il potere datoriale di modificare legittimamente le mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., e comunque il vizio di omessa pronuncia non era stato denunciato nel corretto paradigma dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito, specie quanto alla scelta degli elementi probatori e alla valutazione degli indizi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatti e documenti decisivi
Il motivo ex n. 5 non può essere usato per censurare una doglianza che in realtà concerne l'omessa pronuncia o per ottenere una nuova valutazione del merito; il fatto dedotto deve essere decisivo rispetto alla domanda proposta.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia su un'eccezione o domanda va denunciata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Il rientro del lavoratore nella posizione originaria dopo il distacco non impedisce, di per sé, un successivo legittimo mutamento di mansioni da parte del datore di lavoro.
Richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa risarcitoria per comportamento vessatorio datoriale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'uso di presunzioni nell'accertamento del danno non patrimoniale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prova presuntiva del danno; la Corte ha però escluso che ciò potesse portare a una rivalutazione di merito in cassazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In una domanda risarcitoria fondata su asserito demansionamento, il documento che regola un precedente distacco non è decisivo se non dimostra, in modo specifico, l'illegittimità delle successive mansioni concretamente assegnate.
- Il mero impegno al rientro nella posizione originaria e alla conservazione del trattamento economico e normativo non esclude il potere del datore di lavoro di modificare successivamente le mansioni nei limiti di legge.
- L'omessa pronuncia su una specifica eccezione o domanda non si denuncia come vizio di motivazione, ma come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Il motivo di ricorso che contesti la mancata valorizzazione di presunzioni o la valutazione degli indizi è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
- La censura sulla prova del danno non patrimoniale deve confrontarsi con l'accertamento di merito e non può risolversi in una richiesta di riesame del libero convincimento del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34397/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34405/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34410/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34414/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34418/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →