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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34519/2023 del 11/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato attività prima per una società poi, a seguito di scissione, per altra società del medesimo gruppo/famiglia imprenditoriale. Nella lettera di assunzione era prevista una partecipazione al fatturato della società a decorrere da una certa data, che il ricorrente qualificava come premio extra collegato al proprio apporto commerciale. Egli deduceva che, dopo un distacco presso altra società e il successivo rientro, era stato adibito a mansioni diverse e inferiori rispetto a quelle precedenti, con perdita della componente economica collegata al fatturato dal 2005 al 2008. Deduceva inoltre di avere subito comportamenti vessatori e mortificanti, che lo avrebbero indotto a dimettersi e avrebbero causato un danno alla salute. Chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato nel premio non percepito, e del danno non patrimoniale. In cassazione articolava due motivi: 1) omesso esame di fatti e documenti decisivi, soprattutto della lettera di distacco che prevedeva il rientro nella posizione originaria e la non variazione del trattamento economico e normativo, nonché omessa pronuncia sull'illegittimità delle mansioni inferiori; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per avere la Corte d'appello escluso la prova del danno non patrimoniale e non avere valorizzato presunzioni e indizi a suo favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la controversia era di natura risarcitoria, non retributiva; la lettera di distacco non era decisiva, poiché il rientro nella posizione originaria non escludeva il potere datoriale di modificare legittimamente le mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., e comunque il vizio di omessa pronuncia non era stato denunciato nel corretto paradigma dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, riservata al giudice di merito, specie quanto alla scelta degli elementi probatori e alla valutazione degli indizi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatti e documenti decisivi

    Il motivo ex n. 5 non può essere usato per censurare una doglianza che in realtà concerne l'omessa pronuncia o per ottenere una nuova valutazione del merito; il fatto dedotto deve essere decisivo rispetto alla domanda proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un'eccezione o domanda va denunciata come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., non come vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2103 c.c.

    Il rientro del lavoratore nella posizione originaria dopo il distacco non impedisce, di per sé, un successivo legittimo mutamento di mansioni da parte del datore di lavoro.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a fondamento della pretesa risarcitoria per comportamento vessatorio datoriale.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'uso di presunzioni nell'accertamento del danno non patrimoniale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la prova presuntiva del danno; la Corte ha però escluso che ciò potesse portare a una rivalutazione di merito in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In una domanda risarcitoria fondata su asserito demansionamento, il documento che regola un precedente distacco non è decisivo se non dimostra, in modo specifico, l'illegittimità delle successive mansioni concretamente assegnate.
  • Il mero impegno al rientro nella posizione originaria e alla conservazione del trattamento economico e normativo non esclude il potere del datore di lavoro di modificare successivamente le mansioni nei limiti di legge.
  • L'omessa pronuncia su una specifica eccezione o domanda non si denuncia come vizio di motivazione, ma come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso che contesti la mancata valorizzazione di presunzioni o la valutazione degli indizi è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità.
  • La censura sulla prova del danno non patrimoniale deve confrontarsi con l'accertamento di merito e non può risolversi in una richiesta di riesame del libero convincimento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRDemansionamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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