Cassazione Penale, Ordinanza n. 04996/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo unico privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché formulato in modo generico a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per due distinti capi: violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ritenuta aggravata e in continuazione, e furto aggravato. Con l'unico motivo di ricorso ha contestato la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione di merito fossero errati o illogici, né consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il proprio controllo.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare con specificità i punti della decisione censurati e gli elementi posti a fondamento della critica; una doglianza generica o indeterminata non consente il controllo del giudice dell'impugnazione e determina l'inammissibilità del ricorso.
Norma posta a base della condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
Richiamato come circostanza aggravante nel capo relativo alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale.
Richiamato come circostanza aggravante nel capo relativo al furto.
Richiamato per la disciplina della continuazione tra i reati contestati.
Norma incriminatrice del furto contestato nel capo b).
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura contro la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica, puntuale e riferita a precisi passaggi argomentativi; la mera contestazione generica della responsabilità non soddisfa l'onere di deduzione imposto dall'art. 581 c.p.p.
- Quando la sentenza di merito presenta una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve indicare quali elementi di fatto o di diritto sarebbero stati trascurati, travisati o illogicamente valutati, altrimenti il motivo è inidoneo al sindacato di legittimità.
- La genericità del motivo di ricorso, per mancanza di specificazione delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle conseguenze economiche previste.
- L'inammissibilità del ricorso lascia ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito, senza che la Corte di cassazione entri nel merito della responsabilità penale.
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