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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16248/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e annullato la decisione di primo grado. L'amministrazione aveva emesso avviso di rettifica e liquidazione per decadenza dalle agevolazioni (imposta di registro in misura proporzionale dell'1% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) connotando come elusiva la rivendita, a pochi giorni dalla scadenza del triennio, di immobili residenziali dalla Manzoni 44 S.r.l. alla Ghiac S.r.l. (società di nuova costituzione all'interno dello stesso gruppo) con l'obiettivo, secondo l'Ufficio, di eludere la decadenza dalle agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Manzoni 44 S.r.l., confermando la decisione della Commissione regionale che aveva ritenuto sussistente un'operazione elusiva ai sensi dell'art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n. 212. La Corte ha richiamato i fatti di causa (costituzione di Ghiac pochi mesi prima, assenza di autonoma struttura, finanziamento dall'holding, gestione e pubblicizzazione degli immobili rimasta a Manzoni 44) e ha ritenuto che il duplice trasferimento, compiuto per scongiurare la decadenza dalle agevolazioni e a favore di società collegata in controllo totale “a cascata”, fosse privo di apprezzabili ragioni extrafiscali non marginali e dunque finalizzato essenzialmente a ottenere un indebito vantaggio fiscale. La Corte ha altresì rigettato le doglianze procedurali e di prova sollevate dalla ricorrente (inammissibilità di alcune censure per cassazione) e ha liquidato le spese a carico della ricorrente; ha inoltre formulato e enunciato un principio di diritto in linea con la decisione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212

    "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"

    La Corte ha applicato la norma generale antiabuso ritenendo che l'operazione infragruppo fosse priva di sostanza economica diversa dal vantaggio fiscale e diretta unicamente a evitare la decadenza dalle agevolazioni; inoltre ha richiamato il riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo, il contribuente deve provare ragioni extrafiscali non marginali.

  • art. 1, comma 1, sesto periodo, tariffa - parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "(s)e il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente da IVA ... ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni"

    La Corte ha ricordato che il beneficio (aliquota 1%) presuppone l'effettivo ritrasferimento entro tre anni: se non avviene la decadenza dalle agevolazioni e il recupero delle imposte ordinarie; la finalità è promuovere l'immissione sul mercato abitativo e non può essere elusa mediante trasferimenti infragruppo formali.

  • nota II-ter all'art. 1 della tariffa annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento..."

    Stabilisce le conseguenze della mancata rivendita entro il triennio: decadenza dall'agevolazione, recupero delle imposte ordinarie con sovrattassa e interessi; è il fondamento della contestazione che mira a evitare la proroga artificiosa del beneficio tramite cessioni infragruppo.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    Richiamato per il regime delle imposte ipotecaria e catastale: per i trasferimenti agevolati previste imposte in misura fissa; la Corte ha valutato che, alla luce dei trasferimenti, le imposte dovevano essere applicate secondo la disciplina prevista.

  • art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)

    Norma procedurale richiamata nelle censure: la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati alcuni motivi di cassazione (omesso esame di fatti decisivi o violazioni di legge) perché le doglianze cercavano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 112 cod. proc. civ. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato)

    Richiamato dalla ricorrente in ordine a dedotte omissioni; la Corte ha ritenuto che l'appello di merito non potesse trasformarsi in censura procedurale in cassazione e che il giudice di appello avesse adeguatamente trattato la richiesta di scomputo.

Massime di principio

  • La fruizione dell'agevolazione per trasferimenti immobiliari (aliquota ridotta) richiede l'effettivo ritrasferimento entro il termine triennale: non può essere prorogata o elusa mediante cessioni formali infragruppo prive di sostanza economica.
  • Le cessioni a società di nuova costituzione nel medesimo gruppo, prive di autonoma struttura, finanziamento o autonomia gestionale, e compiute in prossimità della scadenza del termine agevolativo, sono fattispecie tipiche potenzialmente riconducibili all'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis.
  • Onere della prova: l'amministrazione deve dimostrare l'esistenza di un disegno elusivo e le manipolazioni negoziali; il contribuente deve dimostrare valide ragioni extrafiscali non marginali (organizzative, gestionali, economiche) che giustifichino l'operazione.
  • Nel contenzioso tributario in Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di rinnovazione della valutazione di fatto: le doglianze devono inquadrare vizi di diritto o l'omesso esame di fatti decisivi, con indicazione puntuale del dato probatorio omesso.
  • Operazioni complesse e plurime contestazioni possono dar luogo a distinti avvisi/liquidazioni: la contestazione dell'elusione e il recupero per decadenza dalle agevolazioni possono riguardare atti diversi e non generano automaticamente duplicazione di prelievo se ciascun atto è stato oggetto di autonoma valutazione.

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