Cassazione Civile, Ordinanza n. 09109/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato la rendita derivante da una dichiarazione DOCFA presentata per un immobile di proprietà della società, ubicato in Maiori e destinato ad attività alberghiera. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo tempestivo il gravame e infondate le censure della contribuente sulla specificità dei motivi di appello e sulla correttezza della stima catastale. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: i primi due, formulati come violazione degli artt. 116 e 327 c.p.c. e degli artt. 111 e 24 Cost. e poi come violazione dell'art. 327 c.p.c., censuravano la ritenuta tempestività dell'appello erariale, sostenendo che l'Agenzia non avesse provato la data di spedizione della notifica, avendo prodotto una distinta priva di timbro o attestazione postale; il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita mancanza di motivi specifici di impugnazione nell'appello; il quarto motivo denunciava omesso esame/motivazione sulla rispondenza della rendita ai valori dell'epoca censuaria di riferimento; il quinto motivo, subordinato, lamentava violazione degli artt. 30 e 28 d.P.R. 1142/1949 e del D.M. 20 gennaio 1990, sostenendo che la rendita fosse stata determinata con valori e coefficienti non riferiti correttamente all'epoca censuaria e quindi in contrasto con le regole sulla stima diretta degli immobili speciali.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente rilevato che l'Agenzia aveva depositato solo un atto di costituzione non notificato, non qualificabile come controricorso e non idoneo a consentire memorie illustrative. Nel merito, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché la doglianza sulla prova della tempestività dell'appello erariale si risolveva in un errore revocatorio, cioè in una falsa percezione della realtà processuale, deducibile non con ricorso per cassazione ma con revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c. Ha poi respinto il terzo motivo affermando che, nel processo tributario, l'art. 53 d.lgs. 546/1992 richiede motivi specifici, ma non una formulazione rigoristica: è sufficiente un'esposizione chiara e univoca della volontà di censurare la decisione di primo grado, requisito ritenuto integrato dall'atto di appello dell'Ufficio. Ha respinto anche il quarto e il quinto motivo, rilevando che per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita si determina con stima diretta ex art. 10 r.d.l. 652/1939 e d.P.R. 1142/1949, potendo la stima essere effettuata anche in via indiretta sulla base del valore di mercato o del costo di ricostruzione, con adeguato deprezzamento; nel caso concreto la CTR aveva motivato in modo sufficiente la congruità della stima, valorizzando tipologia, dotazioni, ubicazione, standard costruttivi e documentazione di settore, oltre alla mancata specifica contestazione di alcuni dati dell'Ufficio. Infine, la Corte ha dato atto che non vi erano spese da liquidare per mancata attività difensiva dell'Agenzia e ha disposto gli adempimenti conseguenti al rigetto in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio sulla non legittimazione della parte intimata che deposita solo un atto non notificato è stato esteso anche al procedimento camerale.
L'errore sulla data di spedizione/notifica, quando dipenda da falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile, integra errore revocatorio e non vizio denunciabile con ricorso per cassazione.
La censura sulla tempestività dell'impugnazione, se fondata su un errore percettivo del giudice circa la prova della notifica, non è deducibile in cassazione ma con revocazione ordinaria.
È richiamato nella rubrica dei motivi, ma la Corte qualifica la doglianza come errore di fatto/revocatorio, non come vizio di valutazione probatoria censurabile in cassazione.
art. 111 Cost.
È richiamato nella rubrica dei motivi, senza autonomo rilievo decisorio specifico.
art. 24 Cost.
È richiamato nella rubrica dei motivi, senza autonomo rilievo decisorio specifico.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'appello è ammissibile se contiene motivi specifici, ma basta un'esposizione chiara e univoca, anche sintetica, delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata.
art. 2 d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993
È richiamato quale base normativa della procedura DOCFA.
È richiamato quale disciplina della procedura DOCFA.
r.d.l. n. 652 del 1939, conv. in l. n. 1249 del 1939
Ha istituito il nuovo catasto edilizio urbano e la distinzione tra immobili a destinazione ordinaria e speciale o particolare.
d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 10
La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici e in genere dai fabbricati di cui all’art. 28 ... è determinata per stima diretta per ogni singola unità.
Per gli immobili speciali o particolari la rendita si determina con stima diretta per ogni unità, non con classificazione per categoria e classe.
d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 27 e 28
Per gli immobili a destinazione speciale la stima può fondarsi sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, con coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale dell'immobile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non comprende l'omessa valutazione di deduzioni difensive, questioni o singoli elementi istruttori quando il fatto sia stato comunque considerato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve specificare e produrre gli atti e documenti rilevanti per il vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è ammissibile quando l'atto, pur non essendo tecnicamente rigoroso, consenta di comprendere in modo chiaro e univoco quali capi della decisione di primo grado siano contestati e per quali ragioni; la specificità dei motivi va interpretata in senso non formalistico.
- Se il giudice di merito afferma l'esistenza o la tempestività di un fatto processuale sulla base di una percezione erronea e immediata degli atti, la censura non integra un motivo di ricorso per cassazione, ma un errore revocatorio deducibile con revocazione ordinaria.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando si contesti soltanto la valutazione delle prove, la sufficienza della motivazione o la mancata considerazione di singole risultanze istruttorie.
- Per gli immobili a destinazione speciale o particolare la rendita catastale si determina mediante stima diretta dell'unità immobiliare, anche attraverso criteri indiretti fondati sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, purché si tenga conto dello stato attuale, del deprezzamento e delle caratteristiche concrete del cespite.
- La congruità della stima catastale può essere sorretta da elementi oggettivi quali ubicazione, dotazioni impiantistiche, standard costruttivi, vetustà e documentazione tecnica di settore, e il giudice di merito può valorizzare tali dati senza incorrere in vizio di legittimità se la motivazione resta coerente e non apparente.
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