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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34289/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per il reato di peculato (art. 314 c.p.), in concorso con i titolari della gestione (Cigolini), per l'appropriazione di somme spettanti alla concessionaria Lottomatica mediante gestione di videoterminali (art. 110 TULPS). I motivi di ricorso contestavano: a) la mancata configurabilità del peculato rispetto alle loro condotte (che sarebbero state di natura impiegatizia e successive all'appropriazione), richiedendo al più la qualificazione come truffa o favoreggiamento; b) l'assenza di contributo concorsuale o di consapevolezza della qualifica pubblicistica dell'intraneus; c) la non applicabilità estensiva dell'art. 117 c.p. ai concorrenti che non avevano la qualifica pubblicistica, vista la successiva evoluzione giurisprudenziale; d) profili processuali (omessa notifica dell'udienza, nullità dei decreti di intercettazione) nel ricorso di Cartoni; e) vizi nella dosimetria e nella applicazione dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo valide le acquisizioni probatorie e la sussistenza del contributo concorsuale materiale dei ricorrenti alla vicenda appropriativa. Tuttavia ha ritenuto fondata la censura relativa all'applicazione estensiva dell'art. 117 c.p.: i ricorrenti non potevano essere considerati "conoscibili" della qualifica pubblicistica del titolare (Cigolini), anche in ragione dell'incertezza giurisprudenziale sull'attribuzione di tale qualifica prima della pronuncia delle Sezioni Unite (sent. "Rubbo"). Ne è conseguita la esclusione della configurabilità del delitto di peculato a loro carico e la riclassificazione delle loro condotte nel reato comune di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Considerato che i fatti risalgono al 2009, tale reato comune risultava già estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado (settembre 2018): la Corte ha dunque dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando le condanne penali e revocando le statuizioni civili adottate nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 110 TULPS, comma 6

    Norma richiamata per identificare la qualifica normativa delle attività di gestione degli apparecchi da gioco; rilevante per la ricostruzione della posizione del gestore/concessionario e per la qualificazione pubblicistica delle somme riscosse.

  • art. 314 c.p. (peculato)

    Reato originariamente contestato ai ricorrenti in concorso: la Corte ha però escluso l'applicabilità ai ricorrenti perché mancava la possibilità di concepire la loro consapevolezza della qualifica pubblicistica del titolare; quindi la fattispecie qualificata non è stata ritenuta applicabile ai coimputati.

  • art. 117 c.p.

    Norma centrale nel giudizio: l'estensione al concorrente "estraneo" della responsabilità per reato proprio dell'intraneus richiede che la qualifica soggettiva dell'intraneus fosse conoscibile dall'estraneo (colpa concreta/conoscibilità). La Corte ha ritenuto che tale requisito non sussisteva nel caso concreto, escludendo l'applicazione dell'art. 117.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla continuazione e al cumulo giuridico delle condotte; la Corte ha ritenuto infondati i profili che censuravano l'applicazione di tale norma.

  • art. 416 c.p.

    Delitto per il quale in primo grado era stata dichiarata la prescrizione nei confronti di altri coimputati; citato negli atti del processo ma non decisivo per la pronuncia della Cassazione sui ricorrenti.

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    Tipologia di reato a cui la condotta dei ricorrenti è stata ricondotta una volta escluso il peculato: reato comune la cui prescrizione è stata accertata dalla Corte.

  • art. 415 bis c.p.p.

    Richiamato rispetto alla questione sulla necessità di avvisi e trasmissione degli atti dopo la risoluzione del conflitto di competenza: la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione formale di Cartoni, confermando che la prosecuzione del giudizio dopo la risoluzione del conflitto non comporta regressione automatica alla fase delle indagini.

  • art. 32 c.p.p.

    Norma che disciplina la prosecuzione del giudizio dopo risoluzione del conflitto di competenza; utilizzata per escludere la nullità degli atti dibattimentali sollevata dal ricorrente.

  • art. 270 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle intercettazioni: la Corte ha applicato il principio di connessione e la giurisprudenza (Cavallo) per consentire l'utilizzabilità delle captazioni connesse al procedimento, escludendo la nullità invocata.

  • art. 266 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 270 per i limiti di ammissibilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto le intercettazioni utilizzabili per connessione dei reati.

  • art. 578, comma 1 c.p.p.

    Norma che disciplina gli effetti civili della sentenza di condanna: la Corte ha disposto la revoca delle statuizioni civili adottate in primo grado una volta dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione in sede di impugnazione.

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato nel principio che dubbi interpretativi della norma vanno a vantaggio dell'imputato: incertezze giurisprudenziali sulla qualificazione pubblicistica hanno avvantaggiato gli imputati nel dubbio.

  • Sentenza Sez. U., n. 6087 del 24/09/2020 ("Rubbo")

    "Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco..."

    Pronuncia nomofilattica che ha stabilito la riconducibilità del gestore degli apparecchi da gioco alla qualifica di incaricato di pubblico servizio e dunque la possibilità di configurare peculato per il mancato versamento del PREU; rilevante perché ha chiarito il requisito soggettivo ma intervenne dopo i fatti e creò, nel periodo precedente, incertezza giurisprudenziale.

  • Sentenza Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019 ("Gorbunova")

    Giurisprudenza richiamata che interpreta l'art. 117 c.p.: l'estensione al concorrente estraneo richiede che la qualifica dell'intraneus fosse conoscibile e che l'estraneo abbia almeno responsabilità a titolo di colpa concreta (prevedibilità-evitabilità).

  • Sentenza Sez. U., n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)

    "In tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p...."

    Stabilisce che il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi non opera quando i reati sono connessi ed entro i limiti dell'art. 266 c.p.p.; usata per respingere la doglianza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni.

  • Sentenza Sez. U., n. 39614 del 28/04/2022 (Di Paola)

    Richiamata in ordine al principio secondo cui il giudice d'appello che dichiara estinto il reato per prescrizione prima della sentenza di primo grado deve revocare le statuizioni civili conseguenti.

Massime di principio

  • L'art. 117 c.p. può estendere al concorrente "estraneo" la responsabilità per un reato proprio dell'intraneus solo se la qualifica soggettiva dell'intraneus era conoscibile dall'estraneo: ciò richiede almeno colpa concreta (prevedibilità/evitabilità).
  • In contestazioni relative a gestori/intermediari di entrate pubbliche (es. PREU), occorre valutare separatamente la posizione del soggetto che materialmente si appropria (potenzialmente incaricato di pubblico servizio) e dei dipendenti/externi: la mera partecipazione al meccanismo illecito non basta a qualificare automaticamente il concorrente per peculato.
  • Se la qualificazione pubblicistica di un soggetto è incerta alla data dei fatti per contrasto giurisprudenziale, il dubbio interpreta a favore dell'imputato (favor rei) e può escludere applicazioni estensive di reati propri che aggraverebbero la posizione dell'estraneo.
  • Nel caso di riclassificazione del reato da tipologia qualificata a reato comune, va verificata la prescrizione del reato comune alla data delle precedenti sentenze; se estinto per prescrizione, le condanne e le statuizioni civili correlate vanno revocate.
  • Le eccezioni di nullità per conflitto di competenza risolto non comportano automaticamente la regressione del procedimento alle indagini o l'annullamento degli atti dibattimentali: l'art. 32 c.p.p. disciplina la prosecuzione del giudizio.
  • Per la utilizzazione delle intercettazioni occorre valutare la connessione tra procedimenti: se i reati sono connessi e rientrano nei limiti di ammissibilità, le captazioni possono essere utilizzate anche se autorizzate originariamente per procedimento diverso.

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