Cassazione Penale, Sentenza n. 45901/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Broglio ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi a un episodio in una birreria in cui l'indagato avrebbe esploso un colpo di pistola contro la vittima (colpo non andato a segno). I motivi di ricorso denunciavano: vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta natura dell'arma utilizzata (denunciando illogicità nella conclusione che si tratti di arma comune da sparo o pistola a salve modificata), insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per tentato omicidio (in relazione all'idoneità del mezzo, all'univocità degli atti e all'elemento psicologico) e mancata verifica dell'attualità, concretezza e adeguatezza delle esigenze cautelari e della misura della custodia cautelare in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione adeguata e non manifestamente illogica in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari. In particolare, la Corte ha confermato che il giudice del riesame ha valutato correttamente elementi quali: il filmato, le dichiarazioni delle persone offese e di altri testimoni (fra cui la raccolta e lo smaltimento del bossolo), la mendacità dell'indagato sulla natura dell'arma e riscontri sulle precedenti disponibilità di armi da parte del ricorrente. Anche ove l'arma potesse essere una pistola a salve modificata, il Tribunale ha motivato come tale arma potesse essere idonea a cagionare la morte. La Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto in materia di misure cautelari (ammissibile solo per profili di violazione di legge o manifesta illogicità). Per questi motivi il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamate come riferimento normativo per le imputazioni relative al capo 1; la Corte non entra nel merito della qualificazione normativa oltre a ritenere che gli elementi indiziari fossero tali da sostenere la contestazione originaria almeno ai fini cautelari.
Articolo citato fra le norme richiamate per la valutazione della responsabilità penale; la Corte non ha ritenuto vizi di diritto nella qualificazione degli atti contestati.
Norma sull'omicidio richiamata nell'ambito delle contestazioni (tentato omicidio): la Corte ha confermato che sussistevano gravi indizi utili a sostenere la misura cautelare rispetto a tale fattispecie, sulla base della valutazione probatoria del giudice del riesame.
Articolo richiamato in connessione alle imputazioni; la Corte non ha rilevato errori nella sua applicazione allo stato degli atti.
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione (capo 2); la motivazione del Tribunale ha tenuto conto delle gravità e delle circostanze ai fini cautelari.
Codice penale, artt. 582, 583, 585
Norme riferite alle altre imputazioni (capo 4, relative a lesioni e simili); la Corte ha ritenuto che per tali capi sussistessero anch'essi gravi indizi e esigenze cautelari sufficiente a giustificare la custodia.
Codice di procedura penale, art. 273
Articolo che definisce il requisito della "gravità indiziaria". La Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità può censurare l'insussistenza dei gravi indizi solo se la motivazione è manifestamente illogica o viziata nella applicazione delle norme; non è consentito un nuovo apprezzamento dei fatti.
Codice di procedura penale, art. 274
Articolo che disciplina le esigenze cautelari. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolosità, disponibilità di armi, precedenti e latitanza), giustificando la misura custodiale.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non riesamina i fatti: può annullare per vizio solo se rileva violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
- La mendacità dell'indagato sulle circostanze materiali (es. tipo di arma) e la convergenza di filmati e dichiarazioni testimoniali possono rafforzare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini cautelari.
- Anche un'arma modificata (pistola a salve resa funzionante) può essere ritenuta idonea a cagionare la morte; l'incertezza tra arma comune o pistola modificata non esclude automaticamente la gravità indiziaria se entrambe le ipotesi mantengono l'idoneità del mezzo.
- Per giustificare la custodia cautelare in carcere il giudice deve motivare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, pericolo per terzi, personalità e precedenti dell'indagato, disponibilità di armi, latitanza): la presenza congiunta di questi elementi rende la misura proporzionata.
- La difesa che impugni una misura cautelare in Cassazione deve individuare precise violazioni di legge o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non limitarsi a richiedere una diversa valutazione dei fatti.
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