Sentenza del 06/11/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Novara
Legittimità di una notifica - Modalità di notifica dell'Ufficio - Irregolarità di notifica sanata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità delle modalità di notifica di un avviso di accertamento esecutivo. In particolare, si discute se l'Ufficio impositore debba necessariamente avvalersi di un agente notificatore abilitato oppure possa effettuare direttamente la spedizione a mezzo posta. Il principio richiamato è che tale invio diretto è una modalità prevista dalla legge sia per gli atti sostanziali sia per quelli processuali.
La decisione
La notifica diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio è ritenuta legittima e non è necessario l'intervento di un agente notificatore abilitato. Inoltre, anche un'eventuale irregolarità formale della notifica risulta sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., quando il destinatario riceve l'atto e lo impugna tempestivamente, poiché la notifica ha comunque raggiunto il proprio scopo. Nel testo non sono indicati gli esiti formali del giudizio, ma il principio applicato è favorevole alla validità dell'atto notificato dall'Amministrazione.
Norme richiamate
Disciplina le modalità di notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari, consentendo la notificazione secondo le modalità previste dalla legge.
Riguarda gli avvisi di accertamento esecutivi e non impone necessariamente che la notificazione sia effettuata tramite un agente notificatore abilitato.
Prevede la sanatoria degli atti processuali affetti da vizi formali quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. Nel caso esaminato, la ricezione dell'atto e la tempestiva impugnazione dimostrano il raggiungimento dello scopo della notifica.
Cassazione, sentenze n. 1727 e n. 1728 del 2015
Affermano la legittimità dell'invio diretto a mezzo posta da parte dell'Ufficio impositore, quale modalità di notificazione prevista dalla legge.
Massime di principio
- La notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'Ufficio impositore può essere valida anche senza l'intervento di un agente notificatore abilitato, quando tale modalità è prevista dalla normativa applicabile.
- Per valutare la validità della notifica occorre distinguere tra inesistenza radicale e semplice irregolarità: quest'ultima può essere sanata se il destinatario riceve l'atto e può esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
- La tempestiva impugnazione dell'atto normalmente dimostra che la notifica ha raggiunto il suo scopo, rendendo irrilevanti molti vizi formali della procedura notificatoria.
- La contestazione della notifica non è generalmente sufficiente, da sola, a invalidare l'accertamento se il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell'atto e ha potuto difendersi.
- La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, verificando la normativa applicabile al tipo di atto, la concreta ricezione e la tempestività dell'impugnazione.
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