Sentenza del 06/11/2018 n. 241 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Indagini finanziarie - Onere della prova grava sul contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto fondato, poiché le movimentazioni bancarie costituivano elementi gravi, precisi e concordanti e il contribuente non aveva fornito una giustificazione specifica e documentata dei singoli versamenti e prelevamenti. L'Amministrazione Finanziaria non era pertanto tenuta a produrre ulteriori elementi di prova.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento fondato su indagini finanziarie relative a versamenti e prelevamenti effettuati sui conti correnti del contribuente. In presenza di tali movimentazioni, l'Amministrazione può utilizzarle come elementi presuntivi di maggiori ricavi o compensi imponibili. Spetta quindi al contribuente fornire una prova contraria analitica, documentando la riferibilità e la natura di ogni singola operazione e dimostrando che essa è estranea a fatti imponibili. La mancata produzione della documentazione amministrativa e contabile necessaria a giustificare i movimenti impedisce di superare la presunzione derivante dai dati bancari.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e delle presunzioni bancarie
Nell'ipotesi di indagini finanziarie, relative a prelevamenti e versamenti su conto corrente bancario, si verifica l'inversione dell'onere della prova.
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di ricavi o compensi non dichiarati; il contribuente deve fornire una prova contraria analitica e riferita a ciascuna operazione.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
È onere del contribuente fornire una prova contraria, analitica con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.
Non è sufficiente una spiegazione generica o complessiva dei movimenti: occorre dimostrare, con documenti e causali verificabili, la natura non imponibile di ogni singola operazione contestata.
Presunzioni semplici qualificate
Le movimentazioni bancarie sono di per sé sufficienti a fondare l'accertamento fiscale che risulta fondato su elementi gravi, precisi e concordanti.
Una volta rilevate movimentazioni non giustificate, l'Amministrazione non deve necessariamente fornire ulteriori elementi probatori, salvo che il contribuente superi la presunzione con una prova concreta, puntuale e documentata.
Massime di principio
- In caso di accertamento basato su indagini bancarie, il contribuente deve giustificare singolarmente ogni versamento e prelevamento contestato.
- Le spiegazioni generiche, prive di documentazione contabile, bancaria o contrattuale, normalmente non sono sufficienti a superare la presunzione fiscale.
- È essenziale conservare e produrre una riconciliazione analitica tra movimenti bancari e relativa documentazione, indicando per ciascuna operazione la causa e l'eventuale estraneità all'attività imponibile.
- Se il contribuente non fornisce una prova contraria puntuale, i dati dei conti correnti possono essere considerati sufficienti per sostenere l'accertamento.
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