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Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 710 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso IRPEF relativa agli anni d'imposta 2003-2008. L'Agenzia sosteneva che il contribuente fosse decaduto dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992. La controversia riguardava inoltre l'applicabilità del beneficio della riduzione dell'imposta al 40% anche ai contribuenti che avevano già versato integralmente le imposte, i quali chiedevano il rimborso del 60% pagato in eccedenza.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza favorevole al contribuente. Ha ritenuto che il beneficio della riduzione al 40% dovesse spettare sia a chi non aveva ancora pagato, sia a chi aveva già versato l'intera imposta, poiché una diversa soluzione avrebbe determinato una disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 della Costituzione e dei principi di ragionevolezza. Ha inoltre escluso la decadenza prevista dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, ritenendo applicabile il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in euro 400,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992

    L'Agenzia invocava questa disposizione per sostenere la decadenza del contribuente dal diritto di chiedere il rimborso. La Commissione ha escluso l'applicabilità del termine decadenziale alla fattispecie.

  • Art. 38, D.P.R. n. 602/1973

    Secondo la giurisprudenza richiamata, questa è la norma applicabile alle richieste di rimborso delle imposte sui redditi versate in eccedenza, anziché l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Art. 3 della Costituzione

    Il principio di uguaglianza impone di trattare allo stesso modo contribuenti che si trovano nella medesima situazione. Pertanto, il beneficio fiscale deve essere riconosciuto sia a chi non aveva ancora pagato, sia a chi aveva già versato l'imposta, evitando una penalizzazione dei contribuenti più diligenti.

  • Principio di ragionevolezza

    La riduzione del carico fiscale deve produrre effetti simmetrici: pagamento del solo 40% per chi non aveva ancora versato e rimborso del 60% per chi aveva già pagato integralmente.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta riduce retroattivamente o con efficacia favorevole il carico fiscale per una determinata categoria di contribuenti, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto anche a chi aveva già pagato integralmente, mediante rimborso della quota divenuta non dovuta.
  • Non è normalmente legittimo distinguere, ai fini del beneficio fiscale, tra contribuenti che hanno pagato e contribuenti che non hanno pagato, se appartengono alla stessa categoria e possiedono gli stessi requisiti sostanziali.
  • Nel valutare i termini per una richiesta di rimborso tributario, occorre individuare la disciplina speciale applicabile alla specifica imposta e alla natura del rimborso; non è sufficiente invocare in modo generico il termine previsto dal processo tributario.
  • Il principio di uguaglianza può orientare l'interpretazione della normativa tributaria quando una lettura formalistica comporterebbe un'ingiustificata penalizzazione del contribuente adempiente.
  • La decisione si fonda sul quadro normativo e giurisprudenziale vigente per la specifica fattispecie e non implica che ogni richiesta di rimborso sia automaticamente soggetta agli stessi termini o produca gli stessi effetti.

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