Sentenza del 06/11/2018 n. 709 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'avviso di accertamento esecutivo, posto a fondamento del preavviso di fermo amministrativo, non gli fosse stato validamente notificato. In particolare, la Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto irregolare la notificazione per la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale valutazione, sostenendo che la notificazione si perfeziona con il deposito dell'atto, la spedizione della CAD e il decorso di dieci giorni da tale spedizione, senza necessità di produrre l'avviso di ricevimento della CAD.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto validamente perfezionata la notificazione dell'avviso di accertamento esecutivo, poiché risultavano documentati il deposito dell'atto, la spedizione della CAD e il mancato ritiro entro il decimo giorno. La mancata restituzione o produzione dell'avviso di ricevimento della CAD non determina, di per sé, la nullità della notificazione. Il ricorso del contribuente è stato quindi rigettato, con condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 400 euro per ciascun grado.
Norme richiamate
Art. 8, comma 2, legge n. 890 del 1982
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La notificazione postale si perfeziona, per il destinatario, con il deposito dell'atto presso l'ufficio postale, la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito e il decorso di dieci giorni dalla spedizione, salvo che il destinatario ritiri l'atto prima.
Art. 8, comma 4, legge n. 890 del 1982
La notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.
Il termine di dieci giorni decorre dalla spedizione della CAD; il successivo ritiro dell'atto rileva soltanto se avvenuto anteriormente alla scadenza del termine.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità o assenza del destinatario, la notificazione segue una procedura sostitutiva che comprende il deposito dell'atto e la comunicazione al destinatario. Nel caso esaminato, gli adempimenti risultavano documentati secondo la disciplina della notificazione postale.
Cassazione civile, sentenze n. 26088 del 2015 e n. 2047 del 2016
La Corte richiama il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, senza che sia necessario il ritiro dell'atto o la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD, purché la spedizione e gli altri adempimenti prescritti siano provati.
Massime di principio
- Nelle notificazioni postali con deposito dell'atto, la validità non dipende necessariamente dalla produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, se risultano provati il deposito, la spedizione della CAD e il decorso del termine di dieci giorni.
- Il termine per impugnare l'atto decorre, di regola, dal perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza, salvo che il destinatario abbia ritirato l'atto prima.
- La contestazione della notifica deve indicare specificamente quale adempimento sarebbe mancato o quale elemento sarebbe errato, come l'indirizzo del destinatario; una contestazione generica può essere respinta.
- La mancata restituzione o il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della CAD non comportano automaticamente l'inesistenza o la nullità della notificazione.
- Quando la notificazione dell'atto presupposto è valida, anche gli atti successivi della riscossione, come il preavviso di fermo amministrativo, possono restare efficaci, salvo ulteriori vizi specificamente dimostrati.
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