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Sentenza

Sentenza del 06/11/2018 n. 2590 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accisa - pagamento in acconto - versamenti mensili - dichiarazione annuale - termine - ordinario decennale - è tale. Accisa - termine del periodo d'imposta - riporto dell'eventuale credito - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto applicabile al rimborso del credito d'accisa il termine ordinario di prescrizione decennale, escludendo l'applicazione di un termine decadenziale più breve. La ragione è che il credito può essere quantificato soltanto con la dichiarazione annuale e al termine del periodo d'imposta. Il ricorso del soggetto obbligato risulta pertanto accolto, almeno sul punto relativo al termine per chiedere il rimborso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine entro il quale può essere richiesto il rimborso di un credito derivante dal pagamento dell'accisa. Il sistema prevede versamenti mensili in acconto, calcolati sui consumi dell'anno precedente, e una dichiarazione annuale da presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo, nella quale viene riepilogata la posizione a debito o a credito. Poiché il credito può formarsi soltanto al termine dell'esercizio, anche mediante il riporto del credito residuo dell'anno precedente e il computo degli acconti versati nell'anno in corso, il relativo diritto non è determinabile prima della chiusura dell'annualità.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accisa sui versamenti mensili e sulla dichiarazione annuale

    Il pagamento deve essere effettuato in rate di acconto mensili, con dichiarazione annuale da presentare entro il 31 marzo.

    Il sistema dei versamenti in acconto e del conguaglio annuale comporta che la posizione definitiva, e quindi l'eventuale credito rimborsabile, sia determinabile soltanto alla fine dell'esercizio.

  • Termine ordinario decennale di prescrizione

    Il termine per pretendere il rimborso di un eventuale credito è quello ordinario decennale e non il più breve decadenziale.

    Quando la normativa speciale non prevede validamente un termine decadenziale applicabile al credito e la sua esistenza è accertabile solo con il rendiconto annuale, la richiesta di rimborso è soggetta al termine ordinario decennale.

Massime di principio

  • Per i tributi o prelievi calcolati mediante acconti periodici e conguaglio annuale, il diritto al rimborso nasce, in linea generale, quando la posizione definitiva è determinabile alla chiusura dell'esercizio.
  • Il termine per chiedere il rimborso non può decorrere prima che il credito sia oggettivamente quantificabile, salvo che una norma stabilisca espressamente un diverso termine.
  • Il riporto dei crediti da un esercizio all'altro può incidere sulla determinazione del saldo annuale e impedire l'applicazione automatica di termini decadenziali riferiti ai singoli versamenti in acconto.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra decadenza, che richiede una previsione normativa specifica, e prescrizione ordinaria, applicabile al diritto di rimborso quando non sia previsto un termine speciale.

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