Cassazione Penale, Ordinanza n. 28804/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per la contravvenzione di guida senza patente. Il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, censurava la motivazione della sentenza impugnata per erronea applicazione degli artt. 125 e 546 c.p.p. e dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la corte territoriale, a fronte della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, si fosse limitata a richiamare la motivazione di primo grado sulla responsabilità senza una reale valutazione autonoma della non punibilità. La difesa lamentava quindi mancanza e illogicità della motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse comunque affrontato il tema della particolare tenuità del fatto, richiamando gli elementi della responsabilità e soprattutto valorizzando i precedenti dell'imputato, indicativi di abitualità nel delinquere, oltre al disvalore oggettivo della condotta, consistente nell'essersi l'imputato allontanato velocemente dal luogo dei fatti per sottrarsi agli operanti. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
La condotta di guida senza patente assume rilievo penale nel solo caso di recidiva nel biennio; la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando manca il requisito della non abitualità del comportamento.
Richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato come parametro della censura sulla motivazione della sentenza impugnata.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il comportamento risulti abituale; nel caso concreto è stata negata valorizzando i precedenti dell'imputato e il disvalore della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata per escludere la possibilità di esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende in assenza di una causa non colpevole dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito ha esplicitamente affrontato il punto controverso.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se la condotta risulta abituale, essendo necessario il requisito della non abitualità del comportamento.
- Nelle contravvenzioni per guida senza patente, la particolare tenuità del fatto è incompatibile con la struttura del reato quando la punibilità è ancorata alla recidiva nel biennio.
- Ai fini del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, la Corte può valorizzare sia i precedenti dell'imputato sia il disvalore oggettivo della condotta concreta, purché la motivazione sia logica e non contraddittoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia dipesa da assenza di colpa del ricorrente.
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