Sentenza del 17/07/2015 n. 15014 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2004, imposte dirette e IVA, applicando sanzioni per l'utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti emesse dal fornitore V.F., considerato evasore totale. C.A. sosteneva invece l'effettività dei lavori edili e produceva contratto d'appalto, documenti di trasporto, dichiarazioni del direttore dei lavori e altra documentazione. In Cassazione il contribuente contestava, tra l'altro, la valutazione delle prove e il rilievo attribuito alla propria condotta prudenziale; l'Agenzia contestava invece la tardività del ricorso tributario introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, accertando che il ricorso introduttivo era stato notificato il 16 giugno 2010, oltre il termine definitivamente scaduto il 13 maggio 2010, anche considerando la sospensione derivante dall'istanza di accertamento con adesione. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza d'appello e dichiarato inammissibili sia il ricorso introduttivo del contribuente sia il suo ricorso principale. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre C.A. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.290 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3
L'istanza di accertamento con adesione proroga il termine per impugnare l'atto impositivo, ma non impedisce che il termine scada definitivamente se il ricorso non viene notificato entro la nuova scadenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine previsto dalla legge; la tardività comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
La norma è richiamata dall'Agenzia con riferimento ai poteri istruttori del giudice tributario, inclusa la possibilità di acquisire o richiedere documentazione rilevante.
Codice di procedura civile, art. 115
È richiamato in relazione alla valutazione delle prove e all'eventuale acquisizione della documentazione necessaria per decidere sulla tempestività del ricorso.
Legge n. 212 del 2000, art. 10
Il contribuente lo aveva invocato a tutela dei principi di affidamento e buona fede nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, poiché il ricorso introduttivo era inammissibile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Prevede il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni divenute soccombenti, applicabile ai procedimenti iniziati dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- La tempestività del ricorso tributario è una questione preliminare e decisiva: se il ricorso è notificato oltre il termine, il giudice deve dichiararlo inammissibile senza esaminare la fondatezza dell'accertamento.
- L'accertamento con adesione può prorogare il termine per impugnare, ma il contribuente deve calcolare con precisione la nuova scadenza e documentare la tempestività della notifica.
- L'inammissibilità per tardività può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché dagli atti emerga con chiarezza la data di notifica dell'atto impositivo e quella del ricorso.
- La produzione di prove sull'effettività delle operazioni, sull'esecuzione dei lavori o sull'archiviazione di un procedimento penale non viene esaminata se il ricorso tributario è stato introdotto tardivamente.
- L'archiviazione penale non determina automaticamente l'insussistenza dell'illecito tributario: processo penale e processo tributario hanno oggetti, regole probatorie e valutazioni autonome.
- Quando la decisione si fonda su una questione processuale pregiudiziale, le contestazioni relative al merito dell'accertamento fiscale diventano irrilevanti.
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