Cassazione Civile, Sentenza n. 23231/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo a una frode 'carosello' negli scambi intracomunitari di autovetture; l'Ufficio sosteneva che la società Unika Srl fosse una 'cartiera' e che Cristofoletti, quale gestore uti dominus/amministratore di fatto, avesse effettivamente gestito l'attività e i proventi della società rendendosi così responsabile dei tributi e delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Cristofoletti. Ha confermato che, accertato il totale asservimento della società all'interponente, ai sensi dell'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 il reddito d'impresa (e le imposte correlate, ivi inclusa l'IVA) può essere traslato sull'effettivo possessore; ne consegue che le sanzioni sono applicabili direttamente all'interponente poiché le violazioni vengono riferite al suo rapporto fiscale. La Corte ha quindi ritenuto sufficiente la motivazione di merito e la pluralità di indizi che attribuivano a Cristofoletti il ruolo di gestore uti dominus; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona
Consente all'Amministrazione finanziaria di imputare al reale percettore i redditi formalmente intestati a un interposto (anche società di capitali) se prova, anche per presunzioni gravi, il totale asservimento dell'interposta alla persona fisica; sposta sul contribuente l'onere di provare il contrario.
Norma eccezionale che, in linea generale, applica le sanzioni alla società con personalità giuridica quando il rappresentante agisca nell'interesse e a beneficio della società; la Corte precisa però che quando l'interponente agisce per il proprio esclusivo vantaggio utilizzando la società come schermo, la ratio della norma non opera e si applicano le regole ordinarie (cioè la responsabilità della persona fisica effettiva).
art. 3, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 (richiamato con riferimento alla Sesta direttiva, art. 6(4))
Nel caso di partecipazione in nome proprio ma per conto di terzi a una prestazione di servizi si configura una finzione giuridica che rende il mandatario soggetto passivo ai fini IVA: il rapporto tra mandatario (gestore uti dominus) e mandante (società interposta) è soggetto ad IVA quando le prestazioni cui il mandatario partecipa sono imponibili.
Consente inferenze presuntive circa l'incasso da parte dell'amministratore di fatto dei proventi dell'evasione; la Corte ricorda che, in assenza di evidenze contabili, può ritenersi, in via presuntiva, che l'amministratore di fatto abbia incamerato i proventi, salvo prova contraria.
art. 16 e 17, d.lgs. n. 472/1997 (sanzioni amministrative tributarie)
Richiamate in relazione alla irrogazione delle sanzioni: se il reddito e le imposte sono traslati sull'interponente, le sanzioni per violazioni tributarie sono riferite al suo rapporto fiscale e possono essere applicate direttamente a quest'ultimo.
Massime di principio
- Se una persona fisica gestisce uti dominus una società di capitali e l'Amministrazione fiscale dimostra (anche per presunzioni gravi, precise e concordanti) il totale asservimento della società, il reddito d'impresa e le imposte possono essere traslati sulla persona fisica ai sensi dell'art. 37(3) DPR 600/1973.
- L'onere probatorio primario è dell'Amministrazione finanziaria: deve dimostrare il 'possesso effettivo per interposta persona' mediante elementi indiziari pregnanti; una volta che ciò sia dimostrato, spetta al contribuente provare l'assenza di interposizione o la mancata percezione dei proventi.
- Quando la traslazione opera, le sanzioni tributarie si applicano al rapporto fiscale dell'interponente (non rimane operativo il meccanismo protettivo dell'art.7 d.l. 269/2003), perché i redditi sono considerati come prodotti dall'interponente.
- In materia di IVA, il rapporto tra gestore uti dominus e società interposta può essere qualificato come mandato senza rappresentanza: se le prestazioni sono imponibili, anche il rapporto tra mandatario e mandante è soggetto a IVA; il mandatario ha l'obbligo di verifica e fatturazione e risponde se consapevole della fittizietà delle operazioni.
- La presenza formale della società nel registro delle imprese non esclude la possibilità di ricondurre gli effetti fiscali al reale percettore dei redditi: la personalità giuridica resta, ma può essere 'asservita' e i suoi redditi imputati all'interponente.
- La traslazione riguarda in linea di massima il reddito d'impresa nel suo complesso prodotto dall'interposta; tuttavia l'Amministrazione deve quantificare in fatto i proventi, e la motivazione sul quantum, se sorretta da valutazione autonoma e argomentata, è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Il contribuente che si trovi in situazione simile dovrebbe raccogliere e conservare prove che dimostrino autonomia gestionale, reale percezione/non percezione di proventi e l'assenza di totale asservimento (contratti, flussi finanziari, documentazione gestionale) per poter contestare la traslazione.
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