Cassazione Civile, Sentenza n. 23123/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulle spese di un incidente endo-esecutivo (accertamento dell'obbligo del terzo) promosso nell'ambito di un pignoramento presso terzi: il Tribunale di Lecco aveva qualificato la fase come contenziosa, applicato la tabella 2 del d.m. n.55/2014 e liquidato le spese sul valore enunciato nell'atto introduttivo (euro 854.000), nonché operato la maggiorazione per manifesta fondatezza. RB Fiduciaria impugnava in Cassazione la qualificazione delle spese, la determinazione dello scaglione di tariffa e la maggiorazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso (escludendo l'inammissibilità per tardività, poiché la notifica effettuata nei termini a taluni litisconsorti necessari valida il gravame per tutti). Sul merito: confermata l'applicabilità, per analogia, dei criteri di liquidazione propri dei giudizi di cognizione (tabella 2 del d.m. n.55/2014) e la natura contenziosa ma endo-esecutiva dell'accertamento del terzo; tuttavia la Corte ha accolto il motivo che censurava lo scaglione usato dal giudice di merito: il valore da assumere per la determinazione della tariffa è quello effettivamente riconosciuto dal giudice (criterio del decisum, pari qui a euro 208.069,81) quando vi sia accoglimento parziale, e non il valore enunciato nella domanda (criterio del disputatum) applicato senza considerare l'esito. La sentenza impugnata è cassata in parte con rinvio al Tribunale di Lecco per la nuova liquidazione delle spese conformemente ai criteri indicati; il primo motivo è stato invece rigettato e il terzo motivo (sulla maggiorazione) è stato assorbito in considerazione della necessità di rideterminare i compensi.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
Norma sulle forme e termini di impugnazione delle ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte la richiama per il regime di impugnabilità dell'ordinanza di accertamento del terzo.
art. 549 c.p.c.
Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.
La Corte interpreta l'art.549 come fonte che definisce il subprocedimento: instaurazione su istanza di parte, obbligo del contraddittorio, poteri sommari del giudice dell'esecuzione, efficacia solo endoprocedimentale e impugnabilità ai sensi dell'art.617.
art. 155 c.p.c.
Regole sul computo dei termini processuali (dies a quo non computatur e regole sulla scadenza in giorno festivo o sabato). La Corte distingue tra festivo collocato all'inizio del termine (inesistente effetto di proroga) e festivo coincidente con la scadenza (proroga ope legis).
art. 95 c.p.c.
Disciplina delle spese nel processo esecutivo; la Corte ne dichiara inidoneità e incompatibilità applicativa all'incidente di accertamento del terzo, perché porterebbe a risultati illogici e ingiusti rispetto all'effettiva responsabilità della parte che ha dato causa al procedimento.
art. 92 c.p.c.
Consente la compensazione delle spese; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione può compensare anche nell'ambito dell'incidente endoesecutivo quando sussistano i presupposti.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (tabelle 2 e 17)
La tabella 17 (specifica per procedimenti esecutivi) è ritenuta inapplicabile all'incidente di accertamento; la tabella 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione) si applica, per analogia, alla liquidazione dei compensi per il subprocedimento, tenendo conto delle fasi effettivamente svolte.
art. 4, comma 8, d.m. n.55/2014
Prevede la maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza; la Corte rileva che l'applicazione analogica di tale maggiorazione al subprocedimento impone maggiore approfondimento motivazionale.
art. 5, comma 1, d.m. n.55/2014
Stabilisce i criteri per l'individuazione del valore della controversia ai fini tariffari; la Corte chiarisce che va applicato il criterio del disputatum o del decisum a seconda dell'esito (rigetto integrale vs accoglimento parziale).
legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive novellazioni (d.l. 12/9/2014 n.132 conv. e d.l. 27/6/2015 conv.)
Richiamate come tappe normative che hanno trasformato l'accertamento dell'obbligo del terzo da giudizio di cognizione a incidente endo-esecutivo più snello e funzionale all'espropriazione.
art. 3-bis legge 21 gennaio 1994, n. 53
Norma che disciplina la notificazione a mezzo PEC; la Corte accetta la prova di regolare notifica via PEC agli indirizzi tratti dall'elenco pubblico INIPEC come idonea a perfezionare la notifica.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n.176/2020)
Consente la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale; è il riferimento normativo per la modalità con cui la Corte ha trattato il ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento dell'obbligo del terzo è un subprocedimento endo-esecutivo: ha natura contenziosa ma efficacia limitata all'esecuzione e non produce giudicato sostanziale.
- Per la liquidazione delle spese dell'incidente va applicato, per analogia, il criterio della soccombenza proprio dei giudizi di cognizione; la tabella 2 del d.m. n.55/2014 è il parametro adeguato e la tabella 17 non è applicabile.
- Il valore rilevante ai fini tariffari si determina con il criterio del disputatum (somma richiesta) se la domanda è integralmente accolta o rigettata; in caso di accoglimento parziale si assume il criterio del decisum (importo effettivamente riconosciuto).
- La notifica tempestiva del ricorso a uno qualunque dei litisconsorti necessari introduce validamente il gravame anche per gli altri litisconsorti; notifiche successive svolgono funzione integrativa del contraddittorio.
- Il giudice che opera per analogia con parametri pensati per procedimenti di cognizione deve motivare più approfonditamente l'uso di istituti (es. maggiorazioni) e può compensare le spese ai sensi dell'art.92 c.p.c. se ne ricorrono i presupposti.
- La pronuncia che chiude il subprocedimento deve espressamente decidere sul regolamento delle spese con capo separato, indicando il soggetto tenuto al rimborso (di norma il terzo pignorato se la domanda è accolta).
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