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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23077/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rehwild proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore degli avvocati Olivetti Rason per €196.746,36 a titolo di compenso professionale. La ricorrente deduceva l'inadempimento grave degli avvocati per il loro recesso dal mandato senza giusta causa (richiamando art. 2237 c.c.) e perciò affermava che non fosse dovuto alcun compenso; in via subordinata contestava l'entità delle pretese. Il Tribunale di Firenze aveva revocato il decreto ingiuntivo ma condannato comunque la società al pagamento di una somma ridotta (applicando, in via analogica, una clausola del preventivo che prevedeva una decurtazione del 30% se il processo si fosse chiuso prima dell'istruttoria e liquidando a parte i compensi per i procedimenti cautelari). Rehwild ha impugnato l'ordinanza in Cassazione sollevando quattro motivi: 1) illegittimità del riconoscimento del compenso se il recesso dell'avvocato è senza giusta causa; 2) errata qualificazione della giusta causa da parte del Tribunale; 3) illegittima applicazione per analogia della clausola di preventivo relativa alla chiusura anticipata del processo al caso di recesso; 4) violazione degli obblighi informativi e di proporzionalità del compenso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (confermando il principio secondo cui la disciplina specifica della professione forense - art. 85 c.p.c., art. 7 R.D. 794/1942, art. 32 codice deontologico - consente all'avvocato di recedere dal mandato pur mantenendo il diritto agli onorari per l'opera svolta fino al recesso, salvo responsabilità risarcitoria se il cliente prova il danno). Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione per analogia della clausola del preventivo prevista per la chiusura anticipata del processo al caso del recesso dell'avvocato; ciò ha comportato la cassazione dell'ordinanza nella parte relativa a tale applicazione e il rinvio al Tribunale di Firenze in diversa composizione perché riesamini se il compenso debba essere determinato in base all'accordo delle parti (se espressamente applicabile) o secondo la disciplina legale sussidiaria (tariffe/dm 140/2012). Il quarto motivo è stato assorbito in ragione dell'accoglimento del terzo. La sentenza cassatoria dispone il rinvio anche per la valutazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    «la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore»

    La Corte interpreta la norma come espressione della possibilità per il difensore di recedere anche senza giusta causa, riconoscendo tuttavia l'obbligo di evitare pregiudizi al cliente; tale norma deroga, per l'attività forense, alla disciplina generale del recesso del prestatore d'opera.

  • art. 2237 c.c.

    Norma generale che vincola il recesso del prestatore d'opera alla giusta causa; la Corte ritiene però che per gli avvocati tale disciplina generale sia derogata dalle norme speciali richiamate (art.85 c.p.c., legge 794/1942).

  • Legge 13 giugno 1942 n. 794, art. 7

    «per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata»

    La norma conferma il diritto dell'avvocato agli onorari per l'opera prestata anche se la causa non è stata compiuta o se la procura è stata revocata/è avvenuta rinuncia; non vincola il diritto al corrispettivo all'esistenza di giusta causa.

  • Codice deontologico forense, art. 32

    "Rinuncia al mandato 1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura."

    Conferma la facoltà di rinuncia dell'avvocato, subordinata agli obblighi di cautela e informazione per evitare pregiudizio al cliente; non esclude il diritto agli onorari per l'attività resa fino al recesso.

  • art. 1362 c.c.

    Norma richiamata nel contesto dell'interpretazione contrattuale: disciplina la formazione del consenso e l'interpretazione della volontà delle parti; utilizzata per evidenziare che l'interpretazione di clausole contrattuali deve essere ricavata dal complesso delle pattuizioni, senza estensioni analogiche non consentite.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamata indirettamente nel ragionamento sulla interpretazione del contratto (criterio logico-sistematico) per dedurre la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle clausole.

  • D.M. n. 140/2012 (art. 1 e art. 5)

    Riferimento alle tariffe/criteri per la liquidazione dei compensi professionali: se il preventivo non disciplina espressamente una situazione, il giudice deve valutare l'eventuale applicazione dei criteri legali / tariffari per quantificare il compenso.

  • art. 2233 c.c.

    Norma sul compenso dell'opera intellettuale (determinazione del compenso): rilevante nella valutazione della quantificazione del compenso dovuto per l'opera prestata.

  • art. 115 c.p.c.

    Norma sul potere del giudice di valutare e regolare il processo istruttorio e le prove; menzionata nei motivi di cassazione relativi alla valutazione della giusta causa e delle allegazioni probatorie.

Massime di principio

  • L'avvocato può recedere dal mandato anche in assenza di giusta causa e conserva il diritto agli onorari per l'opera svolta fino al recesso, salvo che il cliente provi il danno per ottenere risarcimento.
  • Le clausole contrattuali che disciplinano il compenso si applicano solo ai casi espressamente previsti: non è consentito estendere una previsione contrattuale a fatti diversi mediante analogia se ciò modifica la sfera di applicazione concordata dalle parti.
  • Se il preventivo o l'accordo tra cliente e avvocato non disciplinano espressamente la fattispecie determinante la cessazione del rapporto (es. recesso), il giudice deve verificare se applicare direttamente l'accordo o, in mancanza di previsione, ricorrere alla disciplina legale/tariffaria per la liquidazione del compenso.
  • La contestazione della mancata corresponsione del compenso richiede che il cliente allegi e provi elementi concreti (ad es. danno derivante dalla rinuncia) per ottenere la decadenza del diritto del professionista al compenso.
  • Nella valutazione complessiva dei compensi per attività svolta in più procedimenti va considerata l'unitarietà dell'attività professionale e, se procedimenti correlati sono stati riuniti, il giudice può tenerne conto nella liquidazione.

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