Cassazione Civile, Sentenza n. 23082/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a regolamento di confini tra fondi confinanti e a domanda di retratto agrario (riscatto/retratto ai sensi delle leggi vigenti) connessa a dichiarazione di usucapione e a posteriori domande riconvenzionali; domanda di cancellazione della trascrizione della domanda di retratto registrata nei Registri Immobiliari; contestazione dell'ubicazione del confine (siepe) e contestuale pendenza sulle opere realizzate (carreggiata, fognatura, muretto). Il ricorrente principale impugnava la sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione della trascrizione e per valutazioni sul confine; i resistenti chiedevano la conferma della loro posizione e la legittimità del rigetto del retratto per mancata prova dei requisiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di Noto (relativi all'omessa cancellazione, da parte della Corte d'appello, della trascrizione della domanda di retratto) e li ha ritenuti fondati: ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e, decidendo nel merito, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta dagli appellati (Orlandi, Indulti e Orlandi). Ha rigettato gli altri motivi di Noto (compresa la doglianza circa l'uso della siepe per determinare il confine) e ha respinto integralmente il ricorso incidentale dei resistenti. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente; resta fermo quanto deciso circa le spese nei gradi precedenti. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo, ove dovuto, per i soli ricorrenti incidentali di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 legge 30/04/1971 n. 817
Norma richiamata in relazione al retratto agrario; la Corte ha confermato che, pur essendo la questione valutabile, la domanda di retratto deve trovare adeguato supporto probatorio e, una volta ritenuta infondata, la relativa trascrizione deve essere cancellata
art. 8 legge 27/12/1965 n. 590
Stabilisce i requisiti per l'esercizio del diritto di retratto/precedenza agricola: la Corte ha affermato che il retraente deve allegare e provare tutti i requisiti di legge; una deduzione generica (es. sola qualità di coltivatore diretto) non è sufficiente a rimuovere il relativo onere probatorio
art. 183 c.p.c.
Norma sulle prove e sui termini perentori di produzione; la Corte ha confermato la legittimità del rigetto di atti peritali prodotti oltre i termini di cui all'art.183, con conseguente esclusione di tali elementi probatori
art. 112 c.p.c.
Obbligo per il giudice di decidere su tutte le questioni proposte; il ricorrente denunciava omessa pronuncia su specifica richiesta (cancellazione della trascrizione); la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata adozione dell'ordine di cancellazione da parte della Corte d'appello
art. 360 c.p.c.
Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; gli articoli e i commi sono stati invocati per censurare motivi di diritto, fatto e omissioni di pronuncia; la Corte ha valutato i singoli motivi alla luce delle norme processuali richiamate
art. 2652 c.c.
Disciplina della trascrizione degli atti relativi a diritti reali su beni immobili; la trascrizione della domanda di retratto era stata effettuata ai sensi di questa disciplina e, essendo la domanda ritenuta non fondante, la Corte ha ordinato la cancellazione
art. 2653 c.c.
Norma connessa alla pubblicità degli atti e alla efficacia tra terzi delle trascrizioni; invocata in relazione alla necessità di cancellare una trascrizione inutile o pregiudizievole una volta caduta la legittimazione della domanda trascritta
art. 2668 c.c.
Riferimento normativo richiamato nella censura sulla trascrizione; la Corte ha ritenuto che la cancellazione dovesse essere disposta alla luce del regime delle trascrizioni e della loro funzione
art. 167 c.p.c.
Principio della non contestazione e relativi effetti probatori: la Corte ha precisato che il principio non solleva il retraente dall'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; una generica allegazione non basta per attivare automaticamente l'effetto della mancata contestazione
art. 115 c.p.c. (previgente)
Richiamato nel contesto dell'effetto della contestazione e della determinazione del thema decidendum; la Corte ha spiegato il coordinamento tra allegazione e onere di contestazione
art. 348-ter c.p.c. (commi 4 e 5)
Principio della 'doppia conforme' che limita il sindacato di merito in Cassazione quando l'appello conferma una precedente decisione in modo conforme; la Corte ha invocato tale principio per dichiarare inammissibile la richiesta di rivalutazione del confine basata su merito
art. 13 d.P.R. 31/08/2002 n. 115 (comma 1-quater e 1-bis)
Norme sul contributo unificato per i ricorsi: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, a carico dei soli ricorrenti incidentali integralmente soccombenti, del contributo previsto
Massime di principio
- Per esercitare il retratto agrario (riscatto/retratto ai sensi delle leggi speciali) il retraente deve allegare e provare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge; deduzioni generiche (es. sola qualità di coltivatore) non sono sufficienti e l'onere probatorio resta a carico del retraente
- Le produzioni probatorie tardive rispetto ai termini perentori di cui all'art.183 c.p.c. possono essere dichiarate inammissibili; non è consentito utilizzare perizie tardive per recuperare omissioni probatorie sostanziali
- La trascrizione di una domanda giudiziale relativa a diritti reali, se resa priva di fondamento da un accertamento definitivo (es. rigetto del retratto), deve essere cancellata; la Corte d'appello è tenuta a provvedere, anche d'ufficio, alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole
- Nelle controversie di confine, elementi materiali come siepi o recinzioni non sempre sono idonei a determinare il confine se non sono univoci, continui e riconducibili storicamente all'uso e alla funzione delimitativa: in tali casi il giudice può ricorrere agli strumenti catastali e alla c.t.u.
- Il principio di non contestazione (art.167 c.p.c.) opera in relazione all'allegazione dei fatti: se il ricorrente non allega specificamente i fatti costitutivi del suo diritto, la controparte non è tenuta a contestarli nel dettaglio e l'onere probatorio resta sul prima
- In Cassazione il sindacato di merito è limitato dal principio della 'doppia conforme': questioni di fatto già accertate conformemente in due gradi di giudizio non sono rivedibili se sussistono i presupposti della doppia conforme
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