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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23082/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a regolamento di confini tra fondi confinanti e a domanda di retratto agrario (riscatto/retratto ai sensi delle leggi vigenti) connessa a dichiarazione di usucapione e a posteriori domande riconvenzionali; domanda di cancellazione della trascrizione della domanda di retratto registrata nei Registri Immobiliari; contestazione dell'ubicazione del confine (siepe) e contestuale pendenza sulle opere realizzate (carreggiata, fognatura, muretto). Il ricorrente principale impugnava la sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla richiesta di cancellazione della trascrizione e per valutazioni sul confine; i resistenti chiedevano la conferma della loro posizione e la legittimità del rigetto del retratto per mancata prova dei requisiti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso di Noto (relativi all'omessa cancellazione, da parte della Corte d'appello, della trascrizione della domanda di retratto) e li ha ritenuti fondati: ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tali profili e, decidendo nel merito, ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta dagli appellati (Orlandi, Indulti e Orlandi). Ha rigettato gli altri motivi di Noto (compresa la doglianza circa l'uso della siepe per determinare il confine) e ha respinto integralmente il ricorso incidentale dei resistenti. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate integralmente; resta fermo quanto deciso circa le spese nei gradi precedenti. La Corte ha inoltre rilevato l'obbligo, ove dovuto, per i soli ricorrenti incidentali di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 legge 30/04/1971 n. 817

    Norma richiamata in relazione al retratto agrario; la Corte ha confermato che, pur essendo la questione valutabile, la domanda di retratto deve trovare adeguato supporto probatorio e, una volta ritenuta infondata, la relativa trascrizione deve essere cancellata

  • art. 8 legge 27/12/1965 n. 590

    Stabilisce i requisiti per l'esercizio del diritto di retratto/precedenza agricola: la Corte ha affermato che il retraente deve allegare e provare tutti i requisiti di legge; una deduzione generica (es. sola qualità di coltivatore diretto) non è sufficiente a rimuovere il relativo onere probatorio

  • art. 183 c.p.c.

    Norma sulle prove e sui termini perentori di produzione; la Corte ha confermato la legittimità del rigetto di atti peritali prodotti oltre i termini di cui all'art.183, con conseguente esclusione di tali elementi probatori

  • art. 112 c.p.c.

    Obbligo per il giudice di decidere su tutte le questioni proposte; il ricorrente denunciava omessa pronuncia su specifica richiesta (cancellazione della trascrizione); la Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata adozione dell'ordine di cancellazione da parte della Corte d'appello

  • art. 360 c.p.c.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; gli articoli e i commi sono stati invocati per censurare motivi di diritto, fatto e omissioni di pronuncia; la Corte ha valutato i singoli motivi alla luce delle norme processuali richiamate

  • art. 2652 c.c.

    Disciplina della trascrizione degli atti relativi a diritti reali su beni immobili; la trascrizione della domanda di retratto era stata effettuata ai sensi di questa disciplina e, essendo la domanda ritenuta non fondante, la Corte ha ordinato la cancellazione

  • art. 2653 c.c.

    Norma connessa alla pubblicità degli atti e alla efficacia tra terzi delle trascrizioni; invocata in relazione alla necessità di cancellare una trascrizione inutile o pregiudizievole una volta caduta la legittimazione della domanda trascritta

  • art. 2668 c.c.

    Riferimento normativo richiamato nella censura sulla trascrizione; la Corte ha ritenuto che la cancellazione dovesse essere disposta alla luce del regime delle trascrizioni e della loro funzione

  • art. 167 c.p.c.

    Principio della non contestazione e relativi effetti probatori: la Corte ha precisato che il principio non solleva il retraente dall'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto; una generica allegazione non basta per attivare automaticamente l'effetto della mancata contestazione

  • art. 115 c.p.c. (previgente)

    Richiamato nel contesto dell'effetto della contestazione e della determinazione del thema decidendum; la Corte ha spiegato il coordinamento tra allegazione e onere di contestazione

  • art. 348-ter c.p.c. (commi 4 e 5)

    Principio della 'doppia conforme' che limita il sindacato di merito in Cassazione quando l'appello conferma una precedente decisione in modo conforme; la Corte ha invocato tale principio per dichiarare inammissibile la richiesta di rivalutazione del confine basata su merito

  • art. 13 d.P.R. 31/08/2002 n. 115 (comma 1-quater e 1-bis)

    Norme sul contributo unificato per i ricorsi: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento, a carico dei soli ricorrenti incidentali integralmente soccombenti, del contributo previsto

Massime di principio

  • Per esercitare il retratto agrario (riscatto/retratto ai sensi delle leggi speciali) il retraente deve allegare e provare tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge; deduzioni generiche (es. sola qualità di coltivatore) non sono sufficienti e l'onere probatorio resta a carico del retraente
  • Le produzioni probatorie tardive rispetto ai termini perentori di cui all'art.183 c.p.c. possono essere dichiarate inammissibili; non è consentito utilizzare perizie tardive per recuperare omissioni probatorie sostanziali
  • La trascrizione di una domanda giudiziale relativa a diritti reali, se resa priva di fondamento da un accertamento definitivo (es. rigetto del retratto), deve essere cancellata; la Corte d'appello è tenuta a provvedere, anche d'ufficio, alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole
  • Nelle controversie di confine, elementi materiali come siepi o recinzioni non sempre sono idonei a determinare il confine se non sono univoci, continui e riconducibili storicamente all'uso e alla funzione delimitativa: in tali casi il giudice può ricorrere agli strumenti catastali e alla c.t.u.
  • Il principio di non contestazione (art.167 c.p.c.) opera in relazione all'allegazione dei fatti: se il ricorrente non allega specificamente i fatti costitutivi del suo diritto, la controparte non è tenuta a contestarli nel dettaglio e l'onere probatorio resta sul prima
  • In Cassazione il sindacato di merito è limitato dal principio della 'doppia conforme': questioni di fatto già accertate conformemente in due gradi di giudizio non sono rivedibili se sussistono i presupposti della doppia conforme

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