Cassazione Civile, Sentenza n. 23078/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che ha costituito in favore di Enel una servitù coattiva di passaggio sul percorso esistente al limite del loro fondo, contestando: la qualificazione di interclusione del fondo (art. 1051 c.c.) sulla base della CTU e delle fotografie; la valutazione probatoria e l'omesso esame di fatti decisivi (art. 116 c.p.c., 2697 c.c.); l'ammissibilità del rilievo di un cancello introdotto in appello; l'applicazione dell'art. 1052 c.c.; la quantificazione dell'indennità ex art. 1053 c.c. (sostenendo si dovesse seguire il calcolo del CTU pari a € 85.323,65); la mancata condanna al risarcimento ex art. 2043 c.c. per l'uso passato; e la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a riesaminare il giudizio di fatto della Corte d'appello, confermando che: l'accertamento della Corte d'appello sulla inattività e l'inidoneità dell'antico percorso (e quindi la sussistenza dell'interclusione assoluta o relativa) è ricostruzione di fatto non sindacabile in cassazione; il rilievo del cancello e altre risultanze documentali potevano essere valutate anche in appello; l'art. 1052 c.c. è stato correttamente applicato perché non risultava praticabile alcun ampliamento dell'accesso; l'indennità ex art. 1053 c.c. è stata quantificata equitativamente in € 25.000,00 e non può essere determinata automaticamente in base al costo originario di costruzione della strada quando la servitù è costituita su percorso preesistente; la Corte ha inoltre considerato l'uso passato nella determinazione dell'indennità; la compensazione integrale delle spese di doppio grado è decisione di merito non censurabile. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata confermata.
Norme richiamate
Definisce le condizioni di interclusione (impossibilità di avere uscita sulla via pubblica o ottenere l'accesso senza eccessivo dispendio o disagio). La Corte ha ritenuto sussistente l'interclusione in concreto per insufficiente percorribilità dell'antico tracciato.
Regola l'ipotesi di interclusione relativa per difetto di accesso adeguato. La Corte l'ha applicata prospettando che l'eventuale transito su altro tracciato sarebbe stato inadatto alle esigenze produttive e che non era possibile un ampliamento praticabile.
Disciplina l'indennità per la servitù coattiva di passaggio. La Corte ha stabilito che, se la servitù è costituita su percorso preesistente non bisognoso di opere, l'indennità va quantificata in rapporto al danno effettivo subito dal fondo servente e non al costo originario di costruzione della strada.
Richiamato in relazione alla regola per lavori necessari: se per realizzare il passaggio occorrono opere su fondo vergine, le opere restano a carico del beneficiario. La Corte lo usa per distinguere i casi in cui il costo di costruzione può gravare sul beneficiario.
Norma richiamata per la determinazione dell'equivalente della zona occupata se il passaggio richiede l'occupazione di terreno; qui utilizzata per chiarire che in tali ipotesi il beneficiato deve farsi carico delle opere.
Invocato dalle ricorrenti in relazione al principio di acquedotto/servitù; la Corte ha ritenuto che i rilievi invocati non consentivano un diverso inquadramento rispetto a quanto deciso in appello.
art. 115 e art. 116 cod. proc. civ.
Richiamati in ordine alla produzione e valutazione della prova. La Corte ha escluso che le doglianze costituissero valido motivo di cassazione perché esse miravano a rinnovare il sindacato sulla valutazione delle prove di merito.
art. 360 cod. proc. civ. (n.5)
Norma che consente la cassazione per omesso esame di fatto decisivo. La Corte ha ricordato i rigidi requisiti di specificazione del fatto storico omesso e ha ritenuto che i ricorrenti non vi avessero ottemperato.
Principio generale di responsabilità extracontrattuale. La Corte ha ricordato che l'uso antecedente del percorso, se contrario alla volontà del proprietario e illegittimo, può dare luogo al risarcimento, ma ha osservato che la Corte d'appello ha comunque tenuto conto dell'uso passato nella quantificazione dell'indennità.
Norma sulle spese processuali. La Corte ha riaffermato che la compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione specifici.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'applicabilità ratione temporis e della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto e la ricostruzione dello stato dei luoghi svolte dai giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) sono incensurabili in Cassazione salvo vizio di motivazione o specifico omesso esame di fatto decisivo; non è ammesso un riesame libero delle prove.
- La servitù coattiva di passaggio può essere costituita quando il fondo è intercluso: ciò si verifica non solo per inesistenza assoluta di uscita su strada pubblica, ma anche quando l'unico percorso esistente è impraticabile o procurerebbe al titolare un eccessivo dispendio o disagio; il giudice del merito valuta la concreta percorribilità.
- Se la servitù è costituita su un percorso preesistente che non richiede opere, l'indennità ex art. 1053 c.c. deve risarcire il danno effettivo al fondo servente e non corrispondere automaticamente al costo originario di costruzione della strada.
- Se per realizzare il passaggio sono necessarie opere o l'occupazione di terreno, valgono le regole che impongono al beneficiario di farsi carico delle opere e/o dell'equivalente della zona (art. 1069, 1038 c.c.).
- L'uso illegittimo anteriore del percorso da parte del futuro titolare della servitù può comportare responsabilità e influire sulla quantificazione dell'indennità, ma la valutazione dell'entità del ristoro resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il rilievo di fatti desumibili dagli atti può essere fatto anche d'ufficio in appello; eccezioni o fatti richiamati tardivamente non impediscono sempre la loro valutazione se emergono dagli atti processuali.
- La decisione di compensare le spese processuali è apprezzamento di merito e non è facilmente censurabile in Cassazione salvo motivazione carente o irragionevole.
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