Cassazione Civile, Ordinanza n. 08518/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un creditore aveva insinuato al passivo un credito per corrispettivo di servizi prestati in favore della società poi fallita. Il giudice delegato lo aveva ammesso, ma senza riconoscere il privilegio generale invocato come credito dell'impresa artigiana e senza riconoscere parte delle somme pretese per interessi legali/moratori. Il Tribunale aveva confermato il diniego del privilegio generale, negato anche il privilegio speciale per IVA e spese in mancanza dell'indicazione del bene su cui far valere la prelazione, ma aveva accolto la domanda di maggior importo per interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1) violazione delle norme sul privilegio dell'impresa artigiana e della legge-quadro sull'artigianato, sostenendo che il Tribunale avesse negato il privilegio solo per la prevalenza del capitale sul lavoro senza considerare gli altri requisiti di settore; (2) omessa valutazione di prova documentale sulla natura artigiana dell'impresa; (3) violazione delle norme sul privilegio speciale per l'IVA; (4) violazione delle norme sul privilegio speciale per spese e competenze; (5) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 per la decorrenza degli interessi moratori dal momento dell'incasso dell'assegno e non dalla fattura o dalla prestazione; (6) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'opposizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi nella parte in cui tendevano a sovvertire l'accertamento di fatto sulla natura artigiana dell'impresa o non rispettavano l'onere di specificità; ha rigettato i motivi relativi al privilegio speciale per IVA e spese, ritenendo corretta l'esigenza di indicare nella domanda di ammissione al passivo anche il bene su cui la prelazione speciale si esercita; ha invece accolto il quinto motivo, censurando la decorrenza degli interessi moratori fissata dal Tribunale sulla data di incasso dell'assegno, poiché la norma impone di verificare, in via prioritaria, l'eventuale pattuizione del termine, poi la ricezione della fattura o, in difetto, la data della prestazione. Il sesto motivo è stato assorbito. Il decreto è stato cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Treviso in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
credito dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni vigenti
Per il privilegio generale del credito dell'impresa artigiana occorre fare riferimento alla disciplina speciale dell'artigianato e non al vecchio criterio civilistico della prevalenza del lavoro sul capitale.
La legge-quadro sull'artigianato è il parametro per verificare la natura artigiana dell'impresa; l'iscrizione all'albo ha natura costitutiva ma non basta da sola per ottenere il privilegio.
art. 2 l. 4 agosto 1985, n. 443
L'attività deve essere svolta dall'imprenditore in via professionale.
art. 3 l. 4 agosto 1985, n. 443
Devono sussistere i requisiti dell'attività artigiana, incluso il fine prevalente di produzione di beni o prestazioni di servizi nei limiti e nelle esclusioni previste dalla legge.
art. 4 l. 4 agosto 1985, n. 443
Rilevano i limiti dimensionali dell'impresa ai fini della qualificazione artigiana.
art. 5 l. 4 agosto 1985, n. 443
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è costitutiva, ma non è sufficiente da sola a fondare il privilegio.
art. 93, terzo comma, n. 4, l. fall.
La domanda di ammissione al passivo deve indicare il titolo di prelazione e, se speciale, descrivere il bene su cui il privilegio si esercita; in difetto o in caso di assoluta incertezza il credito è ammesso come chirografario.
art. 2758, secondo comma, c.c.
Il privilegio speciale per l'IVA postula che sia individuato il bene cui il servizio si riferisce.
Il privilegio per spese di giustizia è stato negato per la mancata indicazione del bene specificamente gravato dalla prelazione speciale.
Richiamato insieme all'art. 2755 c.c. per il diniego del privilegio speciale sulle competenze e spese.
d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, art. 4
Gli interessi moratori decorrono, senza necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento; in mancanza di accordo, il termine è di 30 giorni dalla ricezione della fattura o della richiesta equivalente, oppure dalla prestazione/ consegna se la fattura non è ricevuta o è incerta la sua ricezione.
La censura sulle spese di lite era assorbita dall'accoglimento del quinto motivo.
Massime di principio
- Per il riconoscimento del privilegio generale del credito dell'impresa artigiana, il giudice deve verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali previsti dalla legge-quadro sull'artigianato; l'iscrizione all'albo è elemento necessario ma non sufficiente.
- La valutazione della natura artigiana dell'impresa non può essere ridotta al solo criterio della prevalenza del lavoro sul capitale, se la disciplina applicabile è quella risultante dalla novella dell'art. 2751-bis, n. 5, c.c.
- Chi invoca in cassazione un errore sull'accertamento della natura dell'impresa o sulla valutazione delle prove deve rispettare il principio di specificità e indicare dove la circostanza decisiva sia stata dedotta nel giudizio di merito; altrimenti la censura è inammissibile.
- Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste dell'omesso esame della prova documentale.
- Nel procedimento di accertamento del passivo, il credito assistito da privilegio speciale deve essere corredato dall'indicazione del bene su cui la prelazione si esercita; la mancanza o l'assoluta incertezza di tale indicazione comporta l'ammissione come chirografo.
- Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 decorrono secondo un ordine logico che privilegia prima l'eventuale termine pattizio, poi la data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente e, solo in mancanza, la data di esecuzione della prestazione o consegna, non già la data di incasso del mezzo di pagamento.
- Se una censura sulle spese di lite dipende dall'esito di un motivo principale accolto, essa resta assorbita dalla cassazione con rinvio.
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