Cassazione Civile, Ordinanza n. 12511/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione del compenso in favore di un difensore che aveva svolto attività di patrocinio nell'interesse di un cittadino extracomunitario in un procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Il Pubblico Ministero aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 chiedendo la riduzione del compenso, deducendo irregolarità nella gestione delle cause e la serialità dei ricorsi in materia presentati dal difensore. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che dal fascicolo emergesse una conoscibilità equipollente del decreto da parte della Procura già nei giorni successivi all'annotazione "al visto PM". In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 136 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale aveva affermato la tardività senza prova dell'effettiva comunicazione del provvedimento alla Procura, basandosi soltanto su una presunzione di trasmissione materiale del fascicolo. Con il secondo motivo ha denunciato l'omesso esame di un'attestazione del direttore amministrativo dell'ufficio affari civili della Procura, secondo cui nessuna comunicazione era stata ricevuta dal Tribunale circa i decreti di liquidazione in favore dell'avvocato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che il ricorso per cassazione non conteneva una sufficiente esposizione dei fatti di causa, con possibile profilo di inammissibilità ex art. 366, n. 3, c.p.c.; dall'altro, ha ritenuto comunque che il ricorso non offrisse argomentazioni idonee a mutare o precisare la giurisprudenza consolidata, alla quale il provvedimento impugnato si era sostanzialmente conformato. La Corte ha ribadito che l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di queste, opera il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione del provvedimento. Poiché dal numero di ruolo del giudizio di opposizione risultava che questo era stato instaurato circa due anni dopo la pubblicazione del decreto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, sia per la natura soggettiva del ricorrente, sia perché gli altri intimati non hanno svolto difese. Nessun ulteriore contributo unificato è stato posto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
È il rimedio oppositivo avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Rende applicabile l'opposizione ex art. 170 al decreto di liquidazione del compenso.
Il procedimento di opposizione era assoggettato, ratione temporis, al rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.
Indica il rito applicabile all'opposizione nel regime vigente all'epoca dei fatti.
Il decreto di liquidazione è equiparato, per il regime impugnatorio, a un'ordinanza del giudice monocratico appellabile entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione.
In mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, opera il termine lungo semestrale dalla pubblicazione per i provvedimenti decisori e definitivi.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non offriva argomentazioni idonee a superare la giurisprudenza consolidata.
La carenza di esposizione dei fatti di causa nel ricorso è stata indicata come ulteriore profilo di inammissibilità.
Invocato dal ricorrente per contestare la ritenuta comunicazione del decreto al Pubblico Ministero.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato nel percorso argomentativo relativo al bilanciamento tra diritto di difesa e certezza delle situazioni giuridiche nella disciplina del termine lungo.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; in mancanza, trova applicazione il termine lungo semestrale dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.
- Il decreto di liquidazione del compenso va trattato, ai fini impugnatori, in modo analogo a un'ordinanza del giudice monocratico appellabile, sicché non è configurabile un'opposizione senza limiti temporali.
- Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata, il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene argomentazioni idonee a chiederne la modifica o la precisazione.
- La mancata esposizione dei fatti di causa nel ricorso per cassazione può integrare un autonomo profilo di inammissibilità.
- In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, il termine lungo di impugnazione opera come presidio generale di certezza delle decisioni decisive e definitive.
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