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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21150/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello aveva omesso qualsiasi statuizione, anche di rigetto, sulla sua richiesta di sostituzione prevista dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, istanza già formulata con l'atto di appello e ribadita oralmente in udienza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato il vizio per l'omessa pronuncia sull'istanza ex art. 186, comma 9-bis, e ha verificato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo pari a 5 anni comprensivo di interruzioni, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.). Non essendo possibile pronunciare una assoluzione di merito (mancano elementi per ritenere l'insussistenza del fatto), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186

    art. 186 commi 1 e 2, lett. c), comma 2-bis e 2-sexies; comma 9-bis

    Art. 186 disciplina la guida in stato di ebbrezza; il comma 9-bis contempla una richiesta di sostituzione (istanza che il giudice deve comunque valutare e pronunciare). La Corte ha rilevato l'omessa pronuncia sull'istanza ex comma 9-bis

  • Codice penale

    Gli artt. 157 e 161 c.p. sono stati richiamati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto spirato il termine massimo di prescrizione (5 anni comprensivo delle interruzioni) con conseguente estinzione del reato

  • Codice di procedura penale

    art. 129, comma 1 e comma 2

    L'art. 129 c.p.p. disciplina le cause di non punibilità sopravvenute. La Corte ha dichiarato d'ufficio la causa di non punibilità per prescrizione (comma 1) ma non ha potuto pronunciare una assoluzione di merito ex comma 2, poiché non era evidente l'insussistenza del fatto

Massime di principio

  • Se la Corte omette di pronunciarsi su una istanza formulata dalle parti (anche di rigetto), tale omissione può costituire motivo valido di censura in Cassazione
  • Quando sopravviene una causa estintiva (es. prescrizione) dopo la sentenza impugnata, la Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio per estinzione del reato, salvo i casi in cui sia possibile una assoluzione di merito
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale automaticamente ad una assoluzione per insussistenza del fatto; per ottenere l'assoluzione il giudice deve poter constatare con evidenza l'assenza del fatto
  • È importante che difensore e parte sollecitino espressamente in motivazione e in udienza le pronunce richieste (es. sostituzioni di sanzioni) e ne registrino il mancato esame, perché la semplice omissione può essere recuperata in Cassazione ma potrebbe risultare comunque superata dall'intervenuta prescrizione
  • Gli avvocati devono monitorare i termini di prescrizione e gli effetti delle impugnazioni per valutare tempestivamente eventuali istanze difensive o procedimenti volti a impedire l'estinzione del reato

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