Cassazione Civile, Ordinanza n. 01563/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Una banca aveva agito per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato dai coniugi su tutti i beni di loro proprietà, sostenendo che l'atto fosse successivo al sorgere del credito derivante da apertura di credito garantita da fideiussione e da un ulteriore finanziamento. Dopo il fallimento del debitore principale, il giudizio era stato riassunto dalla curatela, che chiedeva l'inefficacia dell'atto nei confronti della massa. I coniugi avevano contestato i presupposti dell'azione revocatoria e, in appello, avevano anche dedotto l'exceptio doli della banca per asseriti tassi usurari praticati sul rapporto e per l'incameramento della fideiussione. Con il ricorso per cassazione deducevano, da un lato, violazione degli artt. 2901 e 167 c.c., lamentando l'affermazione della sussistenza del credito, il rigetto dell'exceptio doli e la ritenuta prova della scientia damni; dall'altro, violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte d'appello compensato le spese di lite.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via generale, una violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, nel merito delle censure, ha osservato che il primo motivo non era correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti ritenuto, con statuizione non adeguatamente censurata, che le doglianze sull'exceptio doli fossero sfornite di prova e che la questione dei tassi praticati e dell'incameramento della fideiussione fosse estranea al thema decidendum, limitato alla legittimità della costituzione del fondo patrimoniale. Inoltre, la censura sull'art. 2901 c.c. mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che non esiste un diritto della parte soccombente alla compensazione delle spese, dovendo ricorrere gravi ed eccezionali ragioni per derogare al principio di soccombenza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato con riferimento all'azione revocatoria ordinaria: la censura che mira a contestarne l'applicazione, senza attaccare la ratio decidendi e chiedendo una nuova valutazione del fatto, è inammissibile in sede di legittimità.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla costituzione del fondo patrimoniale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché le doglianze sono ritenute non pertinenti alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure per violazione di legge non possono risolversi nella richiesta di rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame di fatto decisivo non è ammissibile se, in realtà, sollecita una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per violazione dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.
La compensazione delle spese non costituisce un diritto della parte soccombente; può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Resta fermo il principio della soccombenza quale regola generale per la liquidazione delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al governo delle spese, ma senza esito favorevole poiché non incide sul principio che la compensazione è eccezionale.
Indicato come base della trattazione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specificamente correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se non coglie la reale ragione della decisione, è inammissibile.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove già apprezzate dal giudice di fatto.
- La doglianza di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto l'etichetta del vizio motivazionale, si chiede in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La questione della compensazione delle spese non attribuisce alla parte soccombente un diritto soggettivo alla deroga del principio di soccombenza; la compensazione richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
- Nel ricorso per cassazione è necessario assolvere rigorosamente all'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati, a pena di inammissibilità.
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