Parere n. 988/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dall’avvocato Giorgio Negri e dalla signora Anna Lovato contro il Comune di Riva del Garda, nei confronti della società Casasumisura s.r.l. per l’annullamento del permesso di costruire prot.n.18073 del 18 maggio 2021 e della SCIA in variante prot.n.0046881/A datata 15 dicembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del permesso di costruire n. 50/2021 e della SCIA in variante prot. n. 46881/A del 15 dicembre 2021, relativi a un intervento di ristrutturazione e ampliamento edilizio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti, proprietari di un immobile vicino all’intervento, hanno impugnato il permesso di costruire e la SCIA in variante deducendo cinque motivi: erronea qualificazione dell’intervento come ristrutturazione anziché nuova costruzione; violazione delle distanze da confini ed edifici; violazione della fascia di rispetto stradale e mancato previo parere dell’ente gestore della strada; superamento dell’altezza massima consentita; errata applicazione dei bonus energetici e conseguente eccedenza della superficie utile autorizzabile. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, notificato al Comune il 18 maggio 2022, oltre il termine previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. I ricorrenti hanno sostenuto di avere acquisito conoscenza degli atti e della loro lesività soltanto il 26 gennaio 2022 e il 23 febbraio 2022, a seguito di accesso documentale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività e ha dichiarato improcedibile il ricorso, senza esaminare nel merito i cinque motivi. È stato rilevato che i lavori erano iniziati il 24 maggio 2021, che il cantiere esponeva la prescritta cartellonistica e che, al 19 novembre 2021, la sagoma dell’edificio risultava già ultimata in altezza e nella sua consistenza volumetrica e superficiale. Poiché le censure riguardavano principalmente il quomodo dell’edificazione, il termine decorreva, al più tardi, dal 19 novembre 2021, quando erano conoscibili le caratteristiche essenziali dell’intervento; il ricorso avrebbe quindi dovuto essere notificato entro il 19 marzo 2022. La successiva richiesta di accesso non era idonea a differire il termine. La vicinitas dei ricorrenti, la cartellonistica di cantiere e la documentazione fotografica costituivano elementi presuntivi sufficienti della conoscibilità anticipata della lesività dell’intervento.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso, notificato al Comune il 18 maggio 2022, è stato ritenuto tardivo perché il termine di impugnazione decorreva, al più tardi, dal 19 novembre 2021, data in cui la sagoma dell’edificio era già ultimata e risultavano conoscibili altezza, dimensioni e consistenza dell’opera. Il termine di quattro mesi sarebbe scaduto il 19 marzo 2022.
Conoscenza dell’intervento edilizio e richiesta di accesso
La piena conoscenza dell’atto lesivo non richiede la conoscenza integrale del provvedimento e della relativa motivazione, ma la percezione della sua esistenza e degli elementi essenziali della lesività. La richiesta di accesso agli atti non sospende né differisce di per sé il termine per impugnare.
Decorrenza del termine per le contestazioni edilizie
Quando si contesta l’an dell’edificazione, il termine decorre dall’inizio dei lavori; quando si contesta il quomodo, relativo a distanze, altezza, consistenza o caratteristiche dell’opera, decorre dal completamento dei lavori o dal momento anteriore in cui tali elementi siano divenuti obiettivamente riconoscibili.
Motivi di merito
I motivi relativi alla qualificazione dell’intervento, alle distanze, alla fascia di rispetto stradale, all’altezza massima e ai bonus energetici non sono stati esaminati, perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per tardività.
Norme richiamate
Il termine per la notificazione del ricorso straordinario decorre dalla conoscenza dell’atto lesivo e non può essere differito dalla successiva richiesta di accesso agli atti.
La piena conoscenza rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non coincide con la conoscenza integrale dell’atto e delle sue motivazioni, essendo sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli elementi essenziali della sua lesività.
artt. 20, comma 6, e 27, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
La presenza del cartello di cantiere e la pubblicità del titolo edilizio costituiscono elementi rilevanti, anche in via presuntiva, per valutare la conoscibilità dell’intervento edilizio e la tempestività dell’impugnazione.
art. 77, lett. E e G, legge provinciale Trento 4 agosto 2015, n. 15
Norme richiamate dai ricorrenti per contestare la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e sostenere che esso dovesse essere qualificato come nuova costruzione; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 59 legge provinciale Trento n. 15/2015
Norma richiamata in relazione alle distanze tra costruzioni e confini; il motivo non è stato esaminato per la tardività del ricorso.
art. 86 legge provinciale Trento n. 1/2008
Norma richiamata in materia di bonus energetici e computo della superficie utile; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario contro un titolo edilizio, il termine di impugnazione decorre dalla piena conoscenza, intesa come conoscibilità dell’esistenza dell’atto e dei suoi elementi essenziali di lesività, senza necessità di conoscere integralmente il provvedimento e la relativa motivazione.
- Quando il ricorrente contesta l’an dell’edificazione, il termine di impugnazione decorre dall’inizio dei lavori; quando contesta il quomodo dell’intervento, relativo a distanze, altezza, consistenza o altre caratteristiche dell’opera, decorre dal completamento dei lavori o dal momento anteriore in cui tali caratteristiche risultino obiettivamente riconoscibili.
- La richiesta di accesso agli atti non è idonea, di per sé, a differire il termine per impugnare un titolo edilizio, poiché l’accesso non può trasformarsi in uno strumento per prolungare l’incertezza sulla stabilità del titolo e dell’intervento.
- La presenza della cartellonistica di cantiere, la pubblicità del titolo edilizio, la vicinitas del ricorrente e lo stato di avanzamento dei lavori possono concorrere, anche mediante presunzioni semplici, a dimostrare la conoscenza anticipata della lesività dell’intervento.
Impugnazione di titoli edilizi mediante ricorso straordinario
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due proprietari di un villino vicino a un intervento edilizio realizzato nel Comune di Riva del Garda. Il ricorso era diretto contro il permesso di costruire n. 50/2021 e contro una SCIA in variante relativi alla ristrutturazione e all’ampliamento di un fabbricato esistente.
L’intervento e le censure dedotte
Il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire il 18 maggio 2021. I lavori erano iniziati il 24 maggio 2021 e il cantiere esponeva la cartellonistica prescritta, con l’indicazione dell’oggetto dei lavori, dei soggetti coinvolti e degli estremi del titolo edilizio. La SCIA in variante era stata presentata il 15 dicembre 2021; il 19 novembre 2021 la sagoma dell’edificio risultava già ultimata in altezza e nella sua consistenza volumetrica e superficiale.
I ricorrenti hanno dedotto cinque motivi, sostenendo in sintesi:
- che l’intervento dovesse essere qualificato come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia;
- che fossero state violate le distanze minime da edifici e confini;
- che fosse stata violata la fascia di rispetto stradale e che mancasse il previo parere dell’ente gestore della strada;
- che fosse stata superata l’altezza massima consentita nella zona urbanistica interessata;
- che fossero stati applicati erroneamente i bonus energetici, con conseguente superamento della superficie utile autorizzabile.
Questione preliminare: tempestività del ricorso
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della relazione istruttoria, ha eccepito la tardività del ricorso, notificato al Comune il 18 maggio 2022. I ricorrenti hanno sostenuto di avere conosciuto gli atti soltanto il 26 gennaio 2022 e il 23 febbraio 2022, in occasione dell’accesso alla documentazione amministrativa.
La Sezione ha respinto tale ricostruzione. Richiamando l’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 e l’art. 41, comma 2, c.p.a., ha precisato che la piena conoscenza non richiede l’acquisizione integrale del provvedimento e delle sue motivazioni. È sufficiente la conoscenza dell’esistenza dell’atto e degli elementi essenziali che ne rendono percepibile la lesività.
Decorrenza del termine per l’impugnazione dei titoli edilizi
Il parere distingue tra contestazioni relative all’an e contestazioni relative al quomodo dell’edificazione. Se si sostiene che nessun manufatto potesse essere realizzato sull’area, il termine decorre dall’inizio dei lavori, anche in considerazione della possibilità di percepire lo scavo e della presenza della cartellonistica di cantiere. Se, invece, si contestano le modalità dell’edificazione, come distanze, altezza, dimensioni e consistenza, il termine decorre dal completamento dei lavori oppure dal momento anteriore in cui tali caratteristiche siano divenute chiaramente riconoscibili.
Nel caso concreto, le censure riguardavano soprattutto le caratteristiche e i parametri dell’opera. La Sezione ha pertanto individuato il dies a quo, al più tardi, nel 19 novembre 2021, quando la sagoma dell’edificio era già completata. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 19 marzo 2022, mentre è stato notificato soltanto il 18 maggio 2022.
Irrilevanza della richiesta di accesso
La Sezione ha escluso che la richiesta di accesso potesse differire il termine di impugnazione. Il vicino deve poter esercitare la tutela giurisdizionale, ma il titolare del titolo edilizio ha anche diritto a non rimanere indefinitamente esposto all’impugnazione. L’accesso documentale non può quindi essere utilizzato per posticipare automaticamente la decorrenza del termine, quando l’intervento sia già conoscibile nei suoi elementi essenziali.
La vicinitas dei ricorrenti, la cartellonistica presente in cantiere, la pubblicità del titolo e la documentazione fotografica sono state ritenute sufficienti a dimostrare, almeno in via presuntiva, che la lesività dell’intervento avrebbe potuto essere conosciuta anteriormente alle date indicate dai ricorrenti.
Decisione
La Sezione ha ritenuto fondata l’eccezione di tardività e ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile. Di conseguenza, non sono stati esaminati nel merito i motivi relativi alla qualificazione dell’intervento, alle distanze, alla fascia di rispetto stradale, all’altezza dell’edificio e ai bonus energetici.
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