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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34619/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Un imputato, già condannato dal tribunale e con condanna confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per la violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, relativa alla guida senza patente. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., esclusa dai giudici di merito per la ritenuta reiterazione della medesima condotta in un ristretto arco temporale. La difesa contestava che tale reiterazione fosse stata definitivamente accertata nei termini indicati dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione, tuttavia, ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pronunciata il 14 maggio 2025, il giudizio si era svolto in rito cartolare e il termine di impugnazione di quindici giorni era spirato il 28 giugno 2025, mentre il ricorso era stato depositato il 3 luglio 2025.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ritenendo decorso il termine per impugnare ai sensi dell'art. 585 c.p.p. e configurandosi l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Ha inoltre richiamato, in via ulteriormente confermativa, l'orientamento secondo cui la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché la fattispecie penale richiede proprio la recidiva nel biennio e difetta quindi il requisito della non abitualità del comportamento. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La guida senza patente è penalmente rilevante nella specifica ipotesi prevista dalla norma; la Corte richiama il fatto che la condotta assume rilevanza penale nel caso di recidiva nel biennio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata invocata dalla difesa ma ritenuta non applicabile, anche perché la contravvenzione contestata non presenta il requisito della non abitualità del comportamento.

  • art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a) c.p.p.

    Il termine per proporre impugnazione è stato individuato in quindici giorni dalla notificazione della sentenza nel rito cartolare; nel caso concreto il termine era scaduto il 28 giugno 2025.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il ricorso depositato oltre il termine di impugnazione è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità per tardività è stata dichiarata senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è depositato oltre il termine di impugnazione, il giudizio è inammissibile per tardività, a prescindere dall'esame del motivo dedotto.
  • Nel rito cartolare, ai fini del termine per impugnare si applica il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. decorrente dalla notificazione della sentenza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la fattispecie incriminatrice richiede, come elemento della punibilità, la reiterazione della condotta in un biennio, poiché in tal caso difetta la non abitualità del comportamento.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali nonché al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàGuida senza patente
RamiProcesso penaleParte generaleReati stradali
IstitutiPrescrizione del reato

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