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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11757/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) sostenendo: 1) vizio di motivazione nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nella valutazione della colpa, in quanto il dissesto del manto stradale (dossi, solchi) era imprevedibile e non segnalato e la velocità sarebbe stata conforme al limite di 70 km/h; 2) violazione di legge per avere escluso il fatto eccezionale ai sensi dell'art. 41 c.p., posto che la vittima avrebbe manomesso la cintura di sicurezza (molletta) e potrebbe aver usato il cellulare, fattori che avrebbero interrotto il nesso causale fra la condotta della conducente e l'evento morte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Confermata la valutazione di merito che attribuiva a Scotto la responsabilità colposa: essa aveva violato l'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada (art. 141 d.lgs. 285/1992) e aveva invaso la semicarreggiata opposta (art. 143 d.lgs. 285/1992), causando la collisione con la Ford Fiesta. La manomissione della cintura è stata ritenuta idonea a costituire una concausa e ha portato al riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis, ma non è risultata un fatto autonomo e tale da interrompere il nesso causale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma sull'omicidio stradale: applicata la fattispecie di responsabilità colposa per la morte conseguente a incidente stradale; la Corte ha confermato la condanna con il riconoscimento delle attenuanti generiche e della speciale attenuante di cui al comma 7

  • art. 141 d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 285

    Stabilisce l'obbligo di mantenere una velocità adeguata alle condizioni della strada: la Corte ha ritenuto violato questo obbligo in ragione della perdita di controllo del veicolo su pavimentazione avvallata

  • art. 143 d.lgs. 30 ottobre 1992 n. 285

    Impone la circolazione sulla parte destra della carreggiata; la violazione è stata ritenuta accertata in quanto il veicolo della ricorrente ha invaso la semicarreggiata opposta

  • art. 41 cod. pen.

    Disciplina la causa sopravvenuta che esclude il nesso di causalità: la Corte ha ritenuto che la manomissione della cintura e l'ipotesi di uso del cellulare costituiscano al più concausa e non evento autonomo e straordinario idoneo a interrompere il nesso causale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto il versamento di € 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione dell'onere a favore della Cassa delle Ammende e alla valutazione della responsabilità del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il conducente è tenuto ad adeguare la velocità non solo ai limiti formalmente posti, ma alle specifiche condizioni della sede stradale: il limite numerico non esclude l'obbligo di controllo effettivo del veicolo in presenza di avvallamenti o dissesti.
  • La presenza di dissesti o ostacoli non segnalati non esonera automaticamente il conducente dalla responsabilità: rileva se il dissesto era imprevedibile e tale da rendere inevitabile la perdita di controllo; l'onere probatorio su tale imprevedibilità grava su chi la invoca.
  • La manomissione della cintura di sicurezza o la condotta della vittima possono integrare una concausa che attenua la responsabilità, ma per escludere la responsabilità dell'autore dell'illecito occorre dimostrare che il nuovo fattore abbia innescato un processo causale autonomo, anomalo ed eziologicamente determinante dell'evento.
  • Per i reati colposi il giudice deve accertare non solo la causalità materiale ma anche la causalità della colpa: bisogna dimostrare che la violazione della regola cautelare ha introdotto il rischio concretizzatosi nell'evento (giudizio controfattuale).
  • In sede di legittimità la rivalutazione degli elementi di fatto è limitata: le ricostruzioni tecniche e gli apprezzamenti motivati del giudice di merito sono vincolanti salvo vizio motivazionale evidente; chi impugna deve contestare in modo specifico la motivazione e produrre elementi capaci di scalfirla.

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