Cassazione Civile, Ordinanza n. 07107/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro di un direttore generale di azienda sanitaria provinciale, disposta a seguito del riassetto organizzativo del servizio sanitario regionale con accorpamento delle precedenti ASL in ASP. Il lavoratore ha chiesto di accertare l'illegittimità della risoluzione anticipata, con reintegrazione e risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni fino alla scadenza naturale del mandato, oltre a differenze retributive e danno all'immagine. Nei motivi di ricorso ha censurato: 1) la legittimità della cessazione anticipata rispetto alla durata triennale del rapporto e alla continuità dell'azione amministrativa; 2) la decisione per asserito contrasto con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare la vicenda come spoil system; 3) la violazione di correttezza, buona fede e legittimo affidamento; 4) il rigetto della domanda di incremento retributivo per la residenza extraregionale, lamentando difetto di allegazione e violazione del principio di non contestazione; 5) il rigetto della domanda di maggiorazione retributiva del 20% correlata ai risultati gestionali, sostenendo che il mancato conseguimento dipendesse dall'interruzione anticipata del rapporto. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale della normativa regionale richiamata in rapporto ai principi costituzionali sulla continuità e efficacia dell'azione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la cessazione anticipata derivava da una mera riorganizzazione dell'assetto soggettivo del servizio sanitario, conseguente all'accorpamento delle ASL in ASP, e che tale scelta costituiva legittima ragione giustificativa della risoluzione del rapporto, non assimilabile allo spoil system e non lesiva della continuità gestionale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sulla circostanza che l'emolumento rivendicato era già regolato dal contratto individuale, unica fonte delle obbligazioni tra le parti, e che l'atto regionale era anteriore e quindi già noto al momento della stipula. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente rigettato la domanda di maggiorazione del 20% poiché lo stesso ricorrente aveva ammesso il mancato raggiungimento dei risultati gestionali cui il compenso era subordinato; non poteva quindi essere riconosciuta una somma a titolo risarcitorio per il solo fatto di non aver avuto il tempo di conseguire quei risultati, essendo legittima la cessazione anticipata del rapporto. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la durata e la continuità dell'incarico direttivo sanitario; la Corte ne esclude la violazione alla luce della legittimità della riorganizzazione del servizio sanitario
art. 117, comma 2, Cost.
invocato in relazione alla competenza legislativa e alla disciplina dell'organizzazione sanitaria; la Corte ritiene irrilevante la questione di costituzionalità prospettata
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente per affermare il principio di continuità ed efficacia dell'azione amministrativa; la Corte esclude che la cessazione anticipata lo vulneri
art. 98 Cost.
richiamato insieme all'art. 97 Cost. nel secondo motivo, senza esito favorevole per il ricorrente
invocato per denunciare asserito ultrapetitum o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è respinta
richiamati per sostenere la violazione di correttezza e buona fede nella risoluzione anticipata; la Corte non vi ravvisa illegittimità
richiamati in relazione al contenuto del contratto individuale e alle domande retributive; la Corte valorizza il contratto come unica fonte delle obbligazioni tra le parti
richiamato dalla Corte territoriale come base dell'impossibilità sopravvenuta ritenuta in appello; la Corte di cassazione, pur confermando il rigetto, qualifica la cessazione come conseguenza della riorganizzazione e non censura tale esito
Massime di principio
- Nel lavoro dirigenziale pubblico, la cessazione anticipata dell'incarico può essere legittima quando derivi da una reale riorganizzazione dell'assetto dell'amministrazione o del servizio, purché non si traduca in un mero spoil system e sia assicurata la continuità gestionale.
- La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
- Quando il trattamento economico richiesto è disciplinato dal contratto individuale, il giudice può rigettare la pretesa se l'emolumento rivendicato coincide con quanto pattuito e non risulta una diversa fonte obbligatoria idonea a fondarlo.
- La domanda di maggiorazione retributiva subordinata al raggiungimento di risultati gestionali non può essere accolta se il mancato conseguimento di tali risultati è riconosciuto dalla stessa parte e l'importo era condizionato al loro effettivo raggiungimento; non può essere trasformata in pretesa risarcitoria in assenza di un illecito della controparte.
- Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in modo strumentale rispetto a censure infondate sulla decisione di merito possono essere dichiarate irrilevanti quando la soluzione della controversia discende già dalla corretta applicazione delle regole ordinarie.
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