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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10828/2023 del 24/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

Un soggetto, deducendo di essere stato privato del compossesso di un appartamento ereditato dal padre, convenne in giudizio la madre e la sorella chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivati dallo spoglio: perdita di una proposta di lavoro che gli sarebbe stata recapitata per raccomandata, necessità di riacquistare strumenti e materiali di lavoro conservati nell'immobile e rimborso di spese sostenute per la manutenzione e conservazione di altri beni facenti parte della comunione ereditaria. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello rigettò il gravame principale e, su appello incidentale delle convenute, condannò l'attore alle spese del doppio grado. In cassazione il ricorrente denunciò: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero deciso sulla base di circostanze non allegate dalle controparti e che fosse stata erroneamente svalutata la genuinità della comunicazione relativa all'offerta di lavoro, oltre a censurare l'inammissibilità della domanda di rimborso per le pretese migliorie sui beni ereditari; 2) violazione dell'art. 178 c.p.c. per il mancato espletamento della prova testimoniale diretta a dimostrare la data di spedizione della lettera contenente la proposta di lavoro; 3) violazione dell'art. 2043 c.c. per il rigetto della domanda risarcitoria senza liquidazione equitativa del danno; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la pretesa soccombenza reciproca, derivante dal rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalle convenute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano, sotto la veste di violazioni di legge, a contestare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito; ha inoltre escluso che vi fosse stata una violazione dell'art. 112 c.p.c. o un vizio di motivazione censurabile, ha considerato corretta la valutazione di irrilevanza della prova testimoniale richiesta, ha osservato che la liquidazione equitativa era preclusa dall'assenza di prova dell'an del danno e ha ritenuto conforme a giurisprudenza il capo sulle spese, poiché il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra soccombenza reciproca. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il divieto di ultrapetizione attiene ai confini di causa petendi e petitum; non riguarda la valutazione delle prove sui fatti contestati.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 178 c.p.c.

    Richiamato in modo inconferente; la mancata ammissione della prova testimoniale è stata ricondotta al giudizio di irrilevanza e superfluità riservato al giudice di merito.

  • art. 2043 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone comunque l'accertamento di una condotta illecita e di un danno; in mancanza di prova dell'an e del nesso, la liquidazione equitativa è esclusa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la condanna dell'appellante è stata ritenuta corretta.

  • art. 92 c.p.c.

    Il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra, di per sé, soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La sua domanda accessoria, se respinta, non vale come soccombenza reciproca ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare specificamente la norma asseritamente violata e confrontarla con la decisione impugnata; altrimenti è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente non può usare i motivi di legittimità per contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 369 c.p.c.

    L'inammissibilità o improcedibilità non discende dalla mera mancata indicazione del deposito degli atti, ma solo dall'effettiva mancanza degli stessi quando indispensabili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando il giudice si limiti a valutare la prova e a trarre conclusioni sui fatti contestati, purché resti entro i confini di causa petendi e petitum.
  • L'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione richiede specificità: il ricorrente deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che la contrasta; in difetto il motivo è inammissibile.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile in cassazione quando il giudice di merito ne abbia motivato la non decisività o superfluità in relazione al quadro probatorio già acquisito.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento della sussistenza dell'illecito e dell'esistenza di un danno risarcibile; se manca la prova dell'an debeatur, la liquidazione equitativa è preclusa.
  • Il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non determina, di per sé, soccombenza reciproca e non impone la compensazione delle spese di lite.
  • La semplice omissione, nel ricorso per cassazione, dell'indicazione del deposito di un documento non comporta improcedibilità se il documento risulta effettivamente presente nel fascicolo ed è esaminabile ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteDanno non patrimonialeDivisione ereditaria
RamiProcesso civileResponsabilità civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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