Cassazione Civile, Ordinanza n. 31869/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I medici hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che prevedevano una remunerazione per i medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto azionato. In cassazione i ricorrenti hanno censurato, con motivi in parte formulati come violazione di legge e in parte come omesso esame, la decorrenza del termine di prescrizione decennale: hanno sostenuto che la prescrizione non dovesse decorrere dalla data indicata dai giudici di merito e hanno richiamato varie norme del codice civile, della legislazione speciale di recepimento e del diritto dell’Unione, oltre a prospettare il contrasto con principi convenzionali e a sollecitare, in sostanza, una rimeditazione del consolidato orientamento sulla materia.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo che la decisione impugnata fosse pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui compensi dei medici specializzandi, per i soggetti che avrebbero potuto fruirne nel periodo 1 gennaio 1983 - fine dell’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto a chi era titolare di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul dies a quo della prescrizione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, tranne per il ricorso di uno dei gruppi nei confronti del quale le amministrazioni intimate non avevano svolto difese; è stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi sono stati prospettati come violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati perché contrari a un orientamento consolidato.
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre elementi per rimeditarla.
I ricorsi successivi sono stati riuniti al ricorso principale.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.
Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto azionato.
Richiamato dai ricorrenti per contestare il momento di decorrenza della prescrizione.
Richiamato da uno dei ricorsi in tema di prescrizione.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla prescrizione e sui relativi effetti.
Richiamato dai ricorrenti quale norma sulla prescrizione decennale.
art. 11 della legge n. 370/1999
La Corte richiama il principio secondo cui tale norma ha riconosciuto la borsa di studio solo ai medici già titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e segna il dies a quo della prescrizione decennale.
art. 2 del d.lgs. n. 257/1991
Richiamato come norma di recepimento della disciplina sui corsi di specializzazione e sui compensi dei medici specializzandi.
art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Richiamato da uno dei ricorsi in collegamento alla disciplina della remunerazione dei medici specializzandi.
art. 12 delle preleggi
Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sostenere una diversa lettura temporale della prescrizione.
art. 62 della direttiva 2005/36/CE
Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a mutare l’indirizzo consolidato.
Direttiva 75/362/CEE
Indicata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva trasposizione fonda la domanda risarcitoria.
Direttiva 75/363/CEE
Indicata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva trasposizione fonda la domanda risarcitoria.
Direttiva 82/76/CEE
Indicata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva trasposizione fonda la domanda risarcitoria.
Direttiva 93/16/CEE
Richiamata da uno dei ricorsi nel contesto della disciplina europea dei medici specializzandi.
art. 5 del Trattato CEE
Richiamato da uno dei ricorsi tra le fonti europee poste a base della domanda.
art. 189 del Trattato CEE
Richiamato da uno dei ricorsi tra le fonti europee invocate.
art. 10 Cost.
Richiamato dai ricorrenti tra le norme costituzionali poste a fondamento della pretesa.
art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU
Richiamato da uno dei ricorsi come parametro convenzionale.
Richiamato da uno dei ricorsi, ma la Corte non ne ravvisa violazione decisiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie segue il termine di prescrizione ordinario decennale quando la pretesa ha natura risarcitoria e il dies a quo può essere individuato in un momento certo desumibile dalla disciplina sopravvenuta che riconosce il diritto.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non apporta argomenti idonei a mutarlo, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, la successiva individuazione giurisprudenziale del soggetto passivamente legittimato o del giudice munito di giurisdizione non sposta il dies a quo se già in precedenza il debitore pubblico era individuabile e gli eventuali dubbi processuali potevano essere risolti con gli strumenti processuali ordinari.
- La rimessione alla Corte di giustizia di una questione interpretativa è manifestamente infondata quando la soluzione richiesta non incide realmente sul quadro giuridico già stabilizzato dalla giurisprudenza nazionale e non emergono dubbi ermeneutici nuovi e decisivi.
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