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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31869/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici hanno agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata o tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive comunitarie che prevedevano una remunerazione per i medici ammessi ai corsi di specializzazione universitaria. I giudici di merito hanno respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto azionato. In cassazione i ricorrenti hanno censurato, con motivi in parte formulati come violazione di legge e in parte come omesso esame, la decorrenza del termine di prescrizione decennale: hanno sostenuto che la prescrizione non dovesse decorrere dalla data indicata dai giudici di merito e hanno richiamato varie norme del codice civile, della legislazione speciale di recepimento e del diritto dell’Unione, oltre a prospettare il contrasto con principi convenzionali e a sollecitare, in sostanza, una rimeditazione del consolidato orientamento sulla materia.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., ritenendo che la decisione impugnata fosse pienamente conforme al consolidato orientamento di legittimità. Ha ribadito che il diritto al risarcimento del danno da tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui compensi dei medici specializzandi, per i soggetti che avrebbero potuto fruirne nel periodo 1 gennaio 1983 - fine dell’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine decennale decorrente dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio soltanto a chi era titolare di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sul dies a quo della prescrizione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, tranne per il ricorso di uno dei gruppi nei confronti del quale le amministrazioni intimate non avevano svolto difese; è stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati prospettati come violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati perché contrari a un orientamento consolidato.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre elementi per rimeditarla.

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi successivi sono stati riuniti al ricorso principale.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione del diritto azionato.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato da uno dei ricorsi in tema di prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme sulla prescrizione e sui relativi effetti.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti quale norma sulla prescrizione decennale.

  • art. 11 della legge n. 370/1999

    La Corte richiama il principio secondo cui tale norma ha riconosciuto la borsa di studio solo ai medici già titolari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e segna il dies a quo della prescrizione decennale.

  • art. 2 del d.lgs. n. 257/1991

    Richiamato come norma di recepimento della disciplina sui corsi di specializzazione e sui compensi dei medici specializzandi.

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Richiamato da uno dei ricorsi in collegamento alla disciplina della remunerazione dei medici specializzandi.

  • art. 12 delle preleggi

    Richiamato dai ricorrenti nel tentativo di sostenere una diversa lettura temporale della prescrizione.

  • art. 62 della direttiva 2005/36/CE

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a mutare l’indirizzo consolidato.

  • Direttiva 75/362/CEE

    Indicata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva trasposizione fonda la domanda risarcitoria.

  • Direttiva 75/363/CEE

    Indicata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva trasposizione fonda la domanda risarcitoria.

  • Direttiva 82/76/CEE

    Indicata come una delle direttive comunitarie la cui tardiva trasposizione fonda la domanda risarcitoria.

  • Direttiva 93/16/CEE

    Richiamata da uno dei ricorsi nel contesto della disciplina europea dei medici specializzandi.

  • art. 5 del Trattato CEE

    Richiamato da uno dei ricorsi tra le fonti europee poste a base della domanda.

  • art. 189 del Trattato CEE

    Richiamato da uno dei ricorsi tra le fonti europee invocate.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti tra le norme costituzionali poste a fondamento della pretesa.

  • art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU

    Richiamato da uno dei ricorsi come parametro convenzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato da uno dei ricorsi, ma la Corte non ne ravvisa violazione decisiva.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie segue il termine di prescrizione ordinario decennale quando la pretesa ha natura risarcitoria e il dies a quo può essere individuato in un momento certo desumibile dalla disciplina sopravvenuta che riconosce il diritto.
  • Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato e il ricorso non apporta argomenti idonei a mutarlo, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, la successiva individuazione giurisprudenziale del soggetto passivamente legittimato o del giudice munito di giurisdizione non sposta il dies a quo se già in precedenza il debitore pubblico era individuabile e gli eventuali dubbi processuali potevano essere risolti con gli strumenti processuali ordinari.
  • La rimessione alla Corte di giustizia di una questione interpretativa è manifestamente infondata quando la soluzione richiesta non incide realmente sul quadro giuridico già stabilizzato dalla giurisprudenza nazionale e non emergono dubbi ermeneutici nuovi e decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento del danno da illecito
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneRinvio pregiudizialeOnere della provaGiudicato

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