Cassazione Civile, Ordinanza n. 36195/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda alcuni terreni inseriti in un lotto promesso in vendita nel 1993 da una società poi fallita a un promissario acquirente. Quest'ultimo aveva trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento del promittente venditore; successivamente, durante la procedura concorsuale, altri soggetti avevano acquistato in sede fallimentare i terreni oggetto della promessa. In un primo giudizio, il Tribunale aveva pronunciato la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in favore del promissario acquirente e, in un secondo giudizio, aveva dato atto dell'avvenuto pagamento del saldo prezzo e della produzione dell'effetto traslativo. Gli acquirenti fallimentari hanno allora agito per far dichiarare l'inopponibilità di entrambe le sentenze nei loro confronti e per ottenere la cancellazione delle relative trascrizioni, sostenendo che il giudizio ex art. 2932 c.c. non si era validamente svolto nei confronti del curatore fallimentare e che la facoltà del curatore di sciogliersi dal preliminare non era stata preclusa. Il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme fallimentari e dell'art. 2652 n. 2 c.c., assumendo che la giurisprudenza delle Sezioni Unite invocata non fosse applicabile perché la sentenza costitutiva era intervenuta in un giudizio mai interrotto e mai riassunto nei confronti del curatore; dall'altro, il vizio motivazionale per avere la corte di merito reputato sufficiente, ai fini dell'avveramento della condizione sul pagamento del prezzo, l'adesione del soggetto tornato in bonis, senza considerare la carenza di prova e il ritardo nel pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che, poiché la domanda ex art. 2932 c.c. era stata trascritta prima del fallimento, la successiva sentenza di accoglimento, una volta trascritta, prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento e resta opponibile alla procedura e agli acquirenti fallimentari. Ha inoltre escluso che fosse decisivo il fatto che il giudizio ex art. 2932 c.c. fosse proseguito formalmente nei confronti della società fallita anziché del curatore, trattandosi di un elemento non idoneo a rendere opponibile lo scioglimento dal preliminare. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che non era configurabile il vizio di motivazione nei termini invocati, poiché nel nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. rileva solo l'omesso esame di un fatto decisivo e non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; inoltre, ha ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale sull'avvenuto pagamento del saldo prezzo e irrilevante il richiamo a ulteriori profili difensivi. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La domanda trascritta e accolta con sentenza trascritta produce un effetto opponibile anche nella vicenda fallimentare, con retroazione alla data della trascrizione.
La trascrizione della sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
Il curatore non può sciogliersi dal preliminare con effetto verso il promissario acquirente che abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e abbia ottenuto sentenza favorevole trascritta.
Nel regime previgente richiamato dalla ricorrente, la formale prosecuzione del giudizio contro la società fallita, anziché contro il curatore, non è sufficiente a rendere opponibile lo scioglimento dal preliminare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il primo motivo viene esaminato come denuncia di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente rileva solo l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso; non sono più deducibili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro cui rinvia l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando il promissario acquirente ha trascritto la domanda ex art. 2932 c.c. prima del fallimento del promittente venditore, la successiva sentenza costitutiva favorevole, se trascritta, è opponibile alla procedura concorsuale e agli acquirenti che abbiano acquistato in sede fallimentare.
- Lo scioglimento del curatore dal contratto preliminare non è opponibile al promissario acquirente che abbia già realizzato la tutela prenotativa mediante trascrizione della domanda giudiziale prima del fallimento.
- La circostanza che il giudizio ex art. 2932 c.c. sia stato formalmente proseguito contro la società fallita e non contro il curatore, nel regime previgente dell'art. 43 l.fall., non basta di per sé a elidere l'efficacia opponibile della sentenza costitutiva.
- Nel ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
- Se la corte di merito ha già esaminato il fatto decisivo e la censura mira solo a rivalutare il merito o la prova documentale, il motivo è inammissibile o comunque infondato sotto il profilo del vizio motivazionale.
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