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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27869/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi contigui siti nel Comune di Rimini. Un gruppo di soggetti aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'usucapione di una porzione della particella confinante, comprensiva dell'area di sedime del fabbricato di abitazione e della pertinenza recintata. I successivi eredi dei proprietari catastali avevano proposto appello, ma la Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda di usucapione. In cassazione gli eredi soccombenti hanno articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato una denuncia di cambiamento catastale del 1987, dalla quale avrebbero dovuto desumersi ampliamenti del fabbricato o del sedime incompatibili con il maturare del ventennio prima della citazione di rivendica del 7 giugno 2002; (2) ancora violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando il travisamento della CTU svolta in un precedente giudizio, nella quale era indicato un ampliamento del fabbricato sulla particella contesa; (3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e di varie norme codicistiche sull'usucapione, sulla prova e sulla confessione, deducendo che il giudice di merito avesse tratto erroneamente il convincimento dell'usucapione ignorando o svalutando prove legali che, secondo i ricorrenti, avrebbero dimostrato un inizio del possesso non anteriore al 1985 o al 1987, dunque insufficiente a maturare il ventennio prima dell'atto interruttivo del 7 giugno 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non denunciassero un vero errore di percezione su un fatto risultante dal documento o dalla CTU, ma mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito, attività insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. Ha inoltre osservato che la denuncia di cambiamento catastale e la CTU non contenevano, in sé, un'informazione probatoria univoca circa un ampliamento del sedime nel 1987, e che comunque la decisione di merito si fondava anche su testimonianze ritenute convergenti nel dimostrare il possesso ultraventennale. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 116 c.p.c., precisando che le consulenze tecniche e la denuncia catastale non sono prove legali, mentre l'interrogatorio formale riportato solo parzialmente non integrava una confessione utile nei termini prospettati dai ricorrenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.

    La violazione è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove inesistenti nel processo o prove acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti; non quando si censuri la mera valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    art. 116 c.p.c. in relazione agli articoli 1158, 1165, 2943, 2702, 2733 e 2697 cod. civ.

    La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a regola legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.

    È il parametro invocato per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. quale error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione dell'art. 116 c.p.c. e delle norme sostanziali sull'usucapione e sulla prova.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sostanziale sull'usucapione ventennale, in relazione alla durata del possesso.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato in tema di applicazione delle norme sull'usucapione alle disposizioni generali sulla prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato quale norma sull'interruzione della prescrizione, per analogia con l'interruzione del decorso utile ai fini dell'usucapione.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato con riferimento all'efficacia della scrittura privata e delle dichiarazioni contenute nel documento catastale.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato con riferimento alla confessione giudiziale e al suo valore probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sui presupposti dell'usucapione e sull'interruzione del possesso.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la doglianza integrasse un errore revocatorio, trattandosi di punto controverso già deciso nei gradi di merito.

  • art. 8 L. 11 agosto 1939, n. 1249

    Norma richiamata con riferimento alla denuncia di cambiamento catastale presentata dai resistenti nel 1987.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia posto a base della decisione prove inesistenti, non introdotte nel processo o acquisite fuori dai poteri officiosi; non è invece consentito trasformare in vizio di legittimità la contestazione della mera valutazione del contenuto di prove ritualmente acquisite.
  • L'errore di percezione del contenuto oggettivo di un documento può essere censurato solo se il testo documentale non consenta in alcun modo di ricavare l'informazione utilizzata dal giudice e se tale errore sia decisivo, cioè idoneo a determinare con certezza una decisione diversa.
  • La denuncia di cambiamento catastale e la consulenza tecnica d'ufficio non hanno natura di prova legale: il giudice di merito può valutarle liberamente insieme alle altre risultanze istruttorie, e la loro diversa lettura non integra di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge o nega il regime di prova legale; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia male esercitato il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di usucapione, la durata del possesso va accertata sulla base dell'insieme delle prove disponibili; un singolo documento non decisivo non può prevalere su testimonianze ritenute univoche dal giudice di merito, salvo che si dimostri la reale esistenza di una prova legale incompatibile con il convincimento espresso.
  • Ai fini della confessione giudiziale, il contenuto dell'interrogatorio formale va considerato integralmente e nel suo contesto; una citazione parziale e decontestualizzata della risposta non è sufficiente a dimostrare un'ammissione decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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