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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23612/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto professionale tra una coltivatrice e un agronomo, al quale era stato affidato un incarico connesso alla predisposizione e gestione di adempimenti necessari per ottenere contributi pubblici per l'attività agricola. La coltivatrice ha chiesto il risarcimento dei danni, assumendo che l'inadempimento del professionista avesse impedito la concessione dei contributi, con richiesta di danno emergente e lucro cessante. Il professionista ha a sua volta proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso. Il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello ha confermato. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione delle regole sul nesso causale, sostenendo che la revoca del contributo fosse causalmente ricollegabile alla condotta del professionista; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, per asserita adesione acritica alla CTU e mancato esame delle altre prove; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per non avere il giudice valorizzato il materiale probatorio che dimostrerebbe l'incarico completo di progettista e direttore dei lavori; 4) violazione dell'art. 1176 c.c., per mancato apprezzamento della diligenza professionale dovuta e per non avere disposto una nuova consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle risultanze probatorie, cioè a ottenere un nuovo giudizio di merito. In particolare ha osservato che la censura sul nesso causale contestava l'accertamento fattuale della corte territoriale; che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente, poiché sorretta anche dal riferimento alla natura dell'incarico e al coinvolgimento di altro tecnico; e che le doglianze sulla prova dell'accordo e sulla diligenza professionale postulavano un'interpretazione alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la decisione sia priva del minimo costituzionale di motivazione; non basta il dissenso sulla sufficienza del ragionamento decisorio.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca realmente la motivazione richiesta dalla legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve essere intellegibile e idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione, senza dover esporre ogni singolo elemento istruttorio.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È sufficiente una motivazione che raggiunga il minimo costituzionale.

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    Il giudice deve decidere secondo diritto, ma ciò non impone di recepire tutte le tesi della parte soccombente.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è violato quando il ricorrente contesta soltanto l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1176 c.c.

    La deduzione della diligenza professionale non può tradursi, in cassazione, in una richiesta di rivalutazione fattuale dell'esatto contenuto dell'incarico e dell'adempimento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia realmente priva del minimo costituzionale di argomentazione; non è sufficiente che la parte ritenga la motivazione sintetica, incompleta o non convincente.
  • Le censure relative al nesso causale, quando investono l'accertamento concreto della connessione tra condotta e danno, attengono normalmente al giudizio di fatto e non sono sindacabili come errori di diritto se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove inesistenti, ignora un regime legale di prova o pone a base della decisione fatti estranei al processo; non quando si contesta il peso attribuito agli elementi istruttori.
  • La deduzione dell'inadempimento professionale richiede la prova del contenuto dell'incarico, della sua esecuzione e del nesso causale con il danno lamentato; in cassazione non è possibile ottenere una diversa lettura del compendio probatorio per sostenere una responsabilità che i giudici di merito hanno escluso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiNesso di causalitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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