Cassazione Penale, Sentenza n. 25959/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il rigetto del riesame dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Le censure principali erano: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Cosimo Damiano Lonoce e dal figlio Giovanni per presunte violazioni dell'art. 63 c.p.p. (dichiarazioni autoindizianti e mancata interruzione del verbale); 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza circa il coinvolgimento di Angelo D'Angela (autore dello sparo) e di Papari (concorso morale), contestando riscontri tecnici e compatibilità con l'autopsia; 3) richiesta di derubricazione da omicidio volontario per aberratio ictus ad altra fattispecie (aberratio delicti o tentato omicidio); 4) eccezione di prescrizione o precedente consumazione del reato di ricettazione della pistola; 5) carenza delle esigenze cautelari e inutilità della custodia in carcere, chiedendo misure meno afflittive.
La decisione
Il tribunale di legittimità ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni di Cosimo Damiano Lonoce e di Giovanni Lonoce contro i ricorrenti, applicando l'orientamento secondo cui le dichiarazioni autoindizianti rese da persona non indagata non sono utilizzabili solo contro il dichiarante ma possono essere impiegate erga alios; ha inoltre concluso che, al momento delle dichiarazioni, i Lonoce non risultavano raggiunti da indizi tali da imporre l'applicazione dell'art. 63, comma 2, c.p.p. La Corte ha confermato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base di riscontri tecnici (rilievi, tracce ematiche, autopsia, ritrovamento della pistola, rilievi sulle autovetture) e della valutazione della falsità e incongruenza delle versioni fornite dai ricorrenti. Ha respinto le richieste di derubricazione, ritenendo plausibile la ricostruzione di un colpo esploso da Angelo D'Angela con animus necandi che per errore ha colpito il padre (aberratio ictus), con conseguente assorbimento del tentato omicidio del Lonoce nell'omicidio. Sulle contestazioni relative alla ricettazione, la Corte ha ritenuto che non vi sia ancora accertamento definitivo sulla data di entrata in possesso dell'arma e quindi non è applicabile la prescrizione. In ordine alle esigenze cautelari ha confermato la necessità della custodia in carcere per il rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione, anche alla luce della condotta menzognera dei ricorrenti e della gravità del fatto; ha disposto la condanna alle spese processuali e non ha disposto la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio: la Corte conferma l'imputazione di omicidio volontario (con riferimento alla figura aggravata e alla ricostruzione fattuale); utilizzo per qualificare il fatto come omicidio con possibile configurazione di aberratio ictus
Riferimento alla partecipazione o concorso nel reato principale; la Corte ammette la responsabilità concorrente almeno morale di Papari sulla base degli indizi
Ricettazione: la decisione osserva che allo stato delle indagini non è accertata la data di acquisizione dell'arma, per cui non può essere affermata la prescrizione né escludersi il reato senza ulteriori accertamenti
art. 2, 4 e 7 legge n. 895/1967
Norme relative ad implicazioni aggravanti/contestazioni collegate (richiamate tra i reati contestati): utilizzate nella ricostruzione complessiva dell'assetto accusatorio
Disciplina le garanzie per la persona informata sui fatti autore di dichiarazioni autoindicanti. La Corte ha interpretato che le dichiarazioni autoindiziate rese da soggetto non indagato non sono utilizzabili contro il dichiarante ma sono utilizzabili contro terzi (applicazione dell'orientamento di legittimità maggioritario); l'inutilizzabilità erga omnes (comma 2) opera solo se il dichiarante doveva essere sin dall'inizio sentito come indagato
art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. b) ed e))
Comma sulle censure ammissibili in cassazione: richiamato per le contestazioni di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze che si risolvevano in diversa valutazione degli elementi di fatto
Presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per reati gravi: la Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità, utile a sostenere la necessità della custodia in carcere
Massime di principio
- Le dichiarazioni autoindiziate rese da persona non indagata possono essere utilizzate contro terzi ("contra alios"): l'esclusione di utilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p. tutela il solo dichiarante, salvo che il dichiarante dovesse sin dall'inizio essere sentito come indagato (comma 2).
- La qualificazione dell'evento omicidiario (es. aberratio ictus vs aberratio delicti) in sede cautelare può essere confermata sulla base della congruenza logica dei riscontri tecnici e delle dichiarazioni; la valutazione rimane comunque prognostica e soprasseduta all'ulteriore sviluppo dell'istruttoria.
- In materia di misure cautelari il sindacato di legittimità verifica la congruenza e la logica della motivazione del giudice di merito; non è compito della cassazione riformare la valutazione degli indizi se adeguatamente motivata (divieto di sindacare meramente la valutazione probatoria).
- Il principio del favor rei sulla prescrizione richiede incertezza assoluta sulla data di commissione per operare; in presenza della possibilità di eliminare l'incertezza con ulteriori accertamenti, non è applicabile a priori.
- Per disporre la custodia in carcere sono decisivi sia il rischio di inquinamento probatorio (soprattutto se gli indagati hanno tenuto condotte menzognere) sia il pericolo di reiterazione; per reati gravi opera una presunzione relativa di necessità della misura che il giudice può fondatamente ritenere sussistente.
- Le dichiarazioni inizialmente "spontanee" possono perdere tale carattere se la loro spontanea narrazione è seguita da domande specifiche che le trasformano in esame; tuttavia questo non implica automaticamente l'inutilizzabilità se non ricorrono le condizioni dell'art. 63, comma 2.
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