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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13820/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio (TFS) di un lavoratore del comparto enti locali e sanità, poi deceduto, che aveva prestato servizio dal 1° agosto 1978 al 19 ottobre 2003 come infermiere in convenzione presso il Primo Policlinico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e che era stato successivamente immesso nei ruoli dell'ASL Napoli 1. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto a includere nel TFS anche l'intero periodo di servizio svolto in convenzione. L'INPS ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell'art. 1 della l.r. Campania 28 aprile 1978, n. 10, degli artt. 1 e 11 della l. 8 marzo 1968, n. 152, e degli artt. 1 e 3 della l. n. 207/1985, sostenendo che l'equiparazione economica prevista dalla legge regionale riguardasse solo il trattamento retributivo e non anche gli istituti previdenziali, sicché il TFS avrebbe dovuto essere calcolato soltanto sul periodo successivo all'immissione in ruolo presso l'ASL.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione proposta dall'INPS non fosse fondata, osservando che la legge regionale richiamata era stata abrogata e che il precedente del 1995 invocato dall'Istituto non era più coerente con l'attuale quadro costituzionale, nel quale la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e del trattamento di fine servizio è riservata alla legge statale. Ha quindi applicato il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c., come interpretato dalla Corte costituzionale, rilevando che esso opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge, qui assenti. Ha inoltre affermato che, nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle unità sanitarie locali, non si è interrotta la continuità del rapporto di lavoro e che, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 761/1979, il diritto al TFS matura alla quiescenza anche con riferimento alla quota relativa al periodo alle dipendenze dell'ente ospedaliero. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge

  • art. 1 l.r. Campania 28 aprile 1978, n. 10

    "Il trattamento economico di detto personale è equiparato al trattamento del personale paramedico in servizio presso i Policlinici universitari"

    la Corte esclude che la previsione di equiparazione economica implichi automaticamente l'estensione agli istituti previdenziali in assenza di una specifica deroga legislativa

  • artt. 1 e 11 l. 8 marzo 1968, n. 152

    richiamati dall'INPS a sostegno della tesi restrittiva sull'ambito dell'equiparazione

  • artt. 1 e 3 l. n. 207/1985

    richiamati dall'INPS come disciplina del trattamento di fine servizio

  • art. 2116 c.c.

    il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie ed è derogabile solo da espressa previsione di legge

  • art. 76 d.P.R. n. 761 del 1979

    nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle USL, la continuità del rapporto non viene meno e il TFS matura anche per la quota riferita al periodo presso l'ente ospedaliero

  • art. 2, comma 1, l.r. 9 ottobre 2012, n. 29, all. A

    viene richiamata l'abrogazione della l.r. Campania n. 10 del 1978

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • Corte cost. n. 374 del 1997

    richiamata per l'interpretazione del principio di automatismo delle prestazioni previdenziali

Massime di principio

  • L'equiparazione del trattamento economico prevista da una norma speciale non si estende agli istituti previdenziali o di fine rapporto se la legge non lo prevede espressamente.
  • Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. costituisce regola generale e può essere derogato solo da una disposizione legislativa chiara e specifica che ne delimiti l'ambito.
  • Nel trasferimento del personale da un ente ospedaliero a una unità sanitaria locale, la continuità del rapporto di lavoro impedisce di escludere dal trattamento di fine servizio la quota maturata nel periodo precedente, quando la disciplina applicabile non interrompa il servizio ai fini previdenziali.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione di legge non è fondata se pretende di attribuire a una norma regionale un effetto estensivo incompatibile con il successivo assetto costituzionale e con la disciplina statale riservata al rapporto di pubblico impiego e al TFS.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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