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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28447/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 con cui l'Ufficio ha contestato alla società la detrazione di IVA per euro 102.974,00, ritenendo che le fatture fossero riferite a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una ditta individuale qualificata come cartiera, priva di valida partita IVA e inadempiente nel versamento dell'imposta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo provata la fittizietà soggettiva dell'operazione e la conoscibilità, da parte della contribuente, del meccanismo evasivo. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR preteso controlli non previsti dalla norma sulla partita IVA del fornitore; (2) violazione degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, per avere qualificato come soggettivamente inesistenti operazioni oggettivamente eseguite, nonostante la circostanza che l'eventuale irregolarità fiscale del fornitore fosse fuori dalla sfera di controllo del committente; (3) ancora violazione degli artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., in rapporto alla giurisprudenza unionale, sostenendo che l'onere di provare la conoscenza o conoscibilità della frode grava integralmente sull'Amministrazione; (4) omessa insufficiente motivazione circa il fatto decisivo della buona fede, deducendo che la visura camerale attestava l'esistenza della ditta nel 2005 e non imponeva di verificare una cessazione della partita IVA risalente al 1999; (5) omessa motivazione sul passaggio della sentenza di merito che aveva affermato un possibile coinvolgimento della società nell'illecito fiscale, espressione ritenuta generica e non argomentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi, trattandoli congiuntamente per connessione. Ha richiamato il principio per cui, in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario/committente, del carattere fraudolento dell'operazione, anche mediante presunzioni. Ha poi ritenuto che la CTR si sia correttamente attenuta a tale criterio, valorizzando elementi indiziari quali la cessazione della partita IVA del fornitore molto tempo prima delle operazioni contestate, l'omesso versamento dell'IVA e l'agevole verificabilità di tali circostanze mediante ordinaria diligenza professionale. La visura camerale prodotta dalla società è stata giudicata non decisiva, perché idonea solo a provare l'iscrizione al registro imprese e non l'effettiva operatività o la posizione IVA del fornitore. Di conseguenza, la prova contraria della buona fede e dell'assenza di consapevolezza della frode è stata ritenuta non assolta. Il ricorso è stato quindi rigettato; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto alla detrazione IVA non è riconosciuto quando l'Amministrazione provi, anche per presunzioni, che le fatture si riferiscono a operazioni soggettivamente inesistenti e che il cessionario era consapevole o avrebbe dovuto esserlo della frode.

  • artt. 17, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972

    Le norme sull'IVA e sulla fatturazione non consentono la detrazione se l'operazione, pur oggettivamente eseguita, è soggettivamente fittizia e inserita in un'evasione d'imposta conoscibile dal destinatario con l'ordinaria diligenza.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta assolto dall'Ufficio l'onere di provare elementi oggettivi e indiziari della frode e della conoscibilità della stessa, grava sul contribuente l'onere di provare la propria estraneità e l'uso della massima diligenza esigibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per le censure di violazione di legge proposte dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È il parametro formale dedotto per le censure di vizio motivazionale proposte dalla ricorrente.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta nel procedimento camerale accelerato previsto per il ricorso per cassazione.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis

    È la fonte che ha introdotto il rito camerale richiamato nella decisione.

  • L. 25 ottobre 2016, n. 197

    Norma di conversione del decreto-legge che ha introdotto il rito camerale richiamato nella decisione.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesti operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, almeno in via presuntiva, che il cessionario o committente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza della frode può essere desunta da elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera irregolarità formale del fornitore; una volta raggiunta tale soglia probatoria, incombe sul contribuente la prova contraria della propria estraneità e della diligenza massima esigibile.
  • La mera regolarità contabile, il pagamento delle fatture o la produzione di documenti camerali non sono di per sé sufficienti a dimostrare la buona fede del contribuente, se tali elementi non escludono la conoscibilità della frode con gli ordinari controlli professionalmente esigibili.
  • Il certificato o la visura camerale attestano l'iscrizione al registro delle imprese, ma non provano da soli l'effettiva operatività del fornitore né la regolarità della sua posizione fiscale ai fini IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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