Cassazione Civile, Ordinanza n. 25345/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso in primo grado un giudizio per contestare un avviso di vendita immobiliare esattoriale collegato a un pignoramento immobiliare avente ad oggetto alcuni beni in Genova. Nel corso del giudizio di primo grado l'avviso di vendita e il pignoramento furono annullati in autotutela dall'ente riscossore, sicché il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere quanto all'avviso di vendita e ritenne tardive le domande di cancellazione di ulteriori ipoteche, proposte solo con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La Corte d'appello confermò. In Cassazione il ricorrente articolò cinque motivi: (1) omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato e spese; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per avere la Corte omesso di esaminare la domanda relativa alle altre ipoteche; (3) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., oltre a omesso esame, sempre sul tema delle ipoteche e della ritualità delle notifiche delle cartelle; (4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese; (5) violazione dell'art. 161 c.p.c. per l'intestazione della sentenza d'appello con riferimento a Equitalia Servizi di riscossione s.p.a., soggetto che il ricorrente assumeva non più esistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi in parte inammissibili e in parte infondati: la decisione di merito si fondava sulla cessazione della materia del contendere per l'intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di vendita e del pignoramento prima dell'introduzione del giudizio; quanto alle ulteriori ipoteche, la relativa domanda era stata proposta solo con memoria e quindi era nuova e inammissibile nel giudizio di opposizione esecutiva; inoltre, la questione della ritualità delle notifiche delle cartelle non doveva essere esaminata dopo la cessazione della materia del contendere. Il quarto motivo è stato respinto perché la regolazione delle spese secondo soccombenza parziale è stata ritenuta corretta. Il quinto motivo è stato dichiarato infondato, perché l'estinzione del soggetto Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate non determinavano interruzione del processo, trattandosi di successione nel diritto controverso; al più si sarebbe trattato di errore materiale emendabile. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte esclude che vi sia stata omessa pronuncia, osservando che le doglianze sulle ulteriori ipoteche non erano state ritualmente introdotte con l'atto iniziale e che, nel giudizio di opposizione esecutiva, non sono ammesse domande nuove.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sul contraddittorio e sul diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazioni in concreto.
La censura di violazione del contraddittorio è respinta perché le questioni nuove sulle ipoteche non potevano essere introdotte tardivamente.
La Corte conferma la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
È ritenuta corretta la motivazione della Corte territoriale sulla soccombenza parziale e sulla conseguente regolazione delle spese.
La dedotta erronea intestazione della sentenza non incide sulla validità della decisione, essendo comunque intervenuto il subentro dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti attivi e passivi di Equitalia.
La domanda di cancellazione delle ipoteche proposta solo con memoria è stata considerata tardiva e quindi inammissibile.
I motivi che ripropongono questioni di merito sostanzialmente coincidenti senza indicare il fatto decisivo omesso sono dichiarati inammissibili.
Per le doglianze qualificabili come omissione decisoria su opposizione agli atti esecutivi, il ricorso diretto in cassazione era il rimedio corretto, non il passaggio in appello.
È richiamato per affermare la successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti attivi e passivi già facenti capo a Equitalia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È la norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
È richiamato come base dell'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia e del subentro dell'Agenzia delle Entrate.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per il subentro dell'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva non possono essere introdotte con memoria domande nuove e autonome rispetto a quelle formulate nell'atto introduttivo.
- La cessazione della materia del contendere elimina l'interesse a statuire sulle questioni già superate dall'annullamento in autotutela dell'atto esecutivo impugnato.
- Le censure di omesso esame sono inammissibili quando il ricorrente non indica specificamente il fatto decisivo asseritamente trascurato, specie in presenza di una doppia conforme di merito.
- La dedotta omessa pronuncia su questioni che non potevano essere devolute al giudice d'appello non è scrutinabile come vizio della sentenza impugnata nei termini prospettati.
- In tema di spese, la soccombenza parziale può giustificare la condanna alle spese della fase di gravame quando la maggior parte delle domande della parte è risultata inammissibile o infondata.
- L'estinzione ope legis del precedente ente esattore e il subentro del nuovo soggetto della riscossione configurano successione nel diritto controverso e non determinano interruzione del processo.
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