Cassazione Civile, Ordinanza n. 20847/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente aveva opposto un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di somme, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per il riconoscimento di un maggior credito asseritamente maturato per lavori eseguiti per conto del condominio (realizzazione di strada e parcheggio condominiale, scala e vialetto di accesso al campo da tennis, lavori di giardinaggio, elettricista e imbiancatura). Deduceva che il credito risultasse da preventivi, fattura emessa e bilanci preventivi del condominio. In cassazione articolava due motivi: (1) nullità/inammissibilità della costituzione del condominio nei gradi di merito e delle difese svolte dall’amministratore, per mancanza di preventiva autorizzazione assembleare e di ratifica, con violazione degli artt. 1130 e 1121 c.c. e 75 c.p.c.; (2) nullità della sentenza per omessa considerazione di fatti decisivi e violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che il condominio avesse formulato solo contestazioni generiche e che, quindi, i fatti costitutivi del credito dovessero ritenersi provati per mancata contestazione specifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione del difetto di legittimazione processuale dell’amministratore condominiale era coperta da preclusione di giudicato, non essendo stata riproposta in appello dopo il rigetto in primo grado. Ha respinto il secondo motivo perché la doglianza sulla non contestazione era, per un verso, poco specifica e, per altro verso, infondata nel merito: il condominio non si era limitato a contestare genericamente il credito, ma aveva allegato un fatto parzialmente impeditivo, cioè che i lavori autorizzati ammontassero solo a Euro 13.320,00. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che l’amministratore non avrebbe potuto stare in giudizio senza autorizzazione assembleare fuori dai casi previsti dalla norma.
Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure sulla legittimazione dell’amministratore, ma non valorizzato dalla Corte come decisivo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la validità della costituzione in giudizio del condominio in mancanza di autorizzazione/ratifica.
Indica il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale il condominio si è costituito.
La Corte osserva che la non contestazione va valutata dal giudice di merito; la censura è inammissibile/infondata perché il condominio ha comunque allegato un fatto impeditivo parziale.
Richiamato per la distribuzione dell’onere della prova; la Corte esclude la violazione perché non vi era solo un’omessa contestazione, ma una specifica allegazione difensiva avversaria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte segnala dubbi di ammissibilità del motivo per difetto di specifica indicazione degli atti e del contenuto delle difese avversarie.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per valutare la tempestività del controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il difetto di legittimazione processuale dell’amministratore di condominio è rilevabile d’ufficio, ma resta precluso se la relativa eccezione è stata respinta in primo grado e non è stata riproposta in appello, per formazione del giudicato interno.
- La censura di violazione del principio di non contestazione richiede specifica indicazione degli atti difensivi e del loro contenuto; non è sufficiente estrapolare singole frasi senza ricostruire puntualmente il quadro processuale.
- La non contestazione non opera quando la parte convenuta alleghi un fatto impeditivo, modificativo o estintivo specifico: in tal caso non vi è mera difesa generica, ma una contestazione sostanziale del credito.
- L’accertamento della contestazione o non contestazione dei fatti rientra nella valutazione del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione e delle regole di specificità del ricorso.
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