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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16772/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita di due appartamenti nel comune di Acerra. Dopo la dichiarazione del promissario acquirente di non voler acquistare gli immobili, le parti avrebbero concluso un successivo accordo con cui la promittente venditrice si sarebbe riservata la facoltà di vendere o promettere a terzi entro un termine, decorso il quale il promissario acquirente avrebbe acquistato a condizioni già pattuite. In seguito, la vicenda è stata devoluta ad arbitri in forza della clausola compromissoria contenuta nel preliminare; gli arbitri hanno dichiarato la risoluzione consensuale del contratto e condannato la venditrice alla restituzione della somma versata, con interessi dalla sottoscrizione del preliminare. Nel giudizio monitorio e di opposizione la società ha contestato il decreto ingiuntivo e, poi, la decisione di merito che aveva confermato il credito del promissario acquirente. In cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali sostenendo, in sintesi, che: il preliminare era stato stipulato tra professionista e consumatore e richiedeva la doppia sottoscrizione della clausola compromissoria; il successivo accordo aveva natura novativa e quindi aveva caducato la clausola arbitrale; il giudice di merito avrebbe attribuito al nuovo assetto negoziale efficacia di risoluzione consensuale mantenendo però valida la clausola compromissoria; gli arbitri avrebbero deciso oltre i limiti del mandato, pronunciandosi su conclusioni non devolute; il lodo sarebbe nullo per la mancata contestuale sottoscrizione del terzo arbitro. Con il secondo motivo ha dedotto che nel procedimento arbitrale era stata formulata una domanda relativa alle spese sostenute per le modifiche agli immobili e per il ripristino dei luoghi, domanda che doveva essere valutata come pretesa risarcitoria e/o da indebito arricchimento; ha quindi censurato la sentenza di merito per aver ritenuto tale domanda non proponibile o non esaminabile perché non formulata in sede arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché, prima dell'adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il processo è stato pertanto dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato come base per la declaratoria di estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso

  • artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 163, 183 c.p.c.

    evocati dalla ricorrente nei motivi di censura, ma non scrutinati nel merito per effetto della rinuncia

  • art. 1230 c.c.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della tesi di novazione del successivo accordo

  • art. 1362 c.c.

    evocato dalla ricorrente per l'interpretazione del contenuto negoziale dei patti intercorsi tra le parti

  • art. 1385 c.c.

    evocato dalla ricorrente nei motivi riguardanti il preliminare e le conseguenze dell'assetto negoziale

  • art. 808 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla clausola compromissoria e ai limiti dell'arbitrato

  • art. 808 ter c.p.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità del lodo/arbitrato irrituale

  • art. 2041 c.c.

    evocato dalla ricorrente con riferimento alla domanda di arricchimento senza causa

  • art. 2042 c.c.

    evocato dalla ricorrente in tema di sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo e impedisce l'esame nel merito dei motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese quando la parte intimata non abbia svolto attività processuale.
  • L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il ricorso per cassazione è definito mediante rinuncia.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, restano assorbite tutte le censure di merito, incluse quelle relative alla validità della clausola compromissoria, alla portata del lodo arbitrale e alla domanda di arricchimento senza causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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