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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41707/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, ai fini IRPEF, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggiore reddito da partecipazione in un'associazione professionale, imputato al 50% al contribuente unitamente al coniuge. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, applicabile il metodo induttivo in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, ma, dall'altro, non condivisibile il calcolo dell'imponibile effettuato dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e, con il secondo, la violazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è emerso che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata entro il termine previsto e con successiva attestazione di regolarità della definizione da parte dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la domanda di definizione agevolata era stata presentata e perfezionata con il versamento della prima rata nei termini previsti dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018, e che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato istanza di estinzione, corredata dalla comunicazione di regolarità della definizione della lite. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Agenzia ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, unita al pagamento della prima rata entro il termine previsto dalla legge, perfeziona la definizione della lite e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi tributari pendenti.
  • Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia e l'Amministrazione ne dà atto con comunicazione di regolarità, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale.
  • La sopravvenuta definizione della lite assorbe integralmente le censure di merito o di nullità rivolte alla sentenza impugnata, impedendo ogni ulteriore scrutinio del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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