Cassazione Civile, Ordinanza n. 41707/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, ai fini IRPEF, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggiore reddito da partecipazione in un'associazione professionale, imputato al 50% al contribuente unitamente al coniuge. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, applicabile il metodo induttivo in presenza di elementi gravi, precisi e concordanti, ma, dall'altro, non condivisibile il calcolo dell'imponibile effettuato dall'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e, con il secondo, la violazione degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è emerso che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento della prima rata entro il termine previsto e con successiva attestazione di regolarità della definizione da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la domanda di definizione agevolata era stata presentata e perfezionata con il versamento della prima rata nei termini previsti dall'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119/2018, e che l'Agenzia delle Entrate aveva depositato istanza di estinzione, corredata dalla comunicazione di regolarità della definizione della lite. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato a carico dell'Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza d'appello, ma non esaminato nel merito perché il giudizio è stato dichiarato estinto.
artt. 2 e 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come oggetto del secondo motivo di ricorso; la Corte non affronta il merito delle doglianze per sopravvenuta definizione della lite.
Usato per disporre il deposito di documentazione sopravvenuta relativa alla definizione agevolata.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019
La Corte applica la norma nel senso che la definizione agevolata si perfeziona con domanda e pagamento della prima rata entro il termine previsto; verificata tale condizione, la lite va dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È la base normativa della domanda di condono depositata dal contribuente.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Le spese restano a carico delle parti che le hanno sopportate in caso di definizione agevolata della controversia.
art. 7, comma 2, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato nella documentazione prodotta a supporto della definizione agevolata della lite.
art. 46, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dall'Agenzia nell'istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere.
Non citato espressamente nel testo, ma non rilevante ai fini della decisione; omesso perché non emergente con certezza dal testo.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, unita al pagamento della prima rata entro il termine previsto dalla legge, perfeziona la definizione della lite e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi tributari pendenti.
- Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia e l'Amministrazione ne dà atto con comunicazione di regolarità, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata ex d.l. n. 119/2018, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale.
- La sopravvenuta definizione della lite assorbe integralmente le censure di merito o di nullità rivolte alla sentenza impugnata, impedendo ogni ulteriore scrutinio del ricorso.
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