Cassazione Penale, Ordinanza n. 07225/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva eliminato le statuizioni sulla confisca dell'autovettura e sulla concessione della sospensione condizionale della pena, rideterminato in due anni la sospensione della patente di guida e confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza nella forma più grave. Con il primo motivo deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo che si sarebbe trovata in area privata e non su strada pubblica. Con il secondo motivo contesta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale della motivazione della sentenza impugnata. Sul primo motivo ha osservato che la Corte territoriale aveva congruamente valorizzato la testimonianza dell'agente operante, il quale aveva confermato, anche su richiesta della difesa, che l'imputata si trovava in via De Gasperi a Montesilvano. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione di merito sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in considerazione della notevole eccedenza del tasso alcolemico rispetto alla soglia della fattispecie più grave. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 285 del 1992
Integra la fattispecie più grave di guida in stato di ebbrezza, richiamata come reato contestato e confermato nei giudizi di merito.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, ai sensi dell'art. 133, comma primo, c.p.
È il parametro richiamato per apprezzare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo ai fini dell'art. 131-bis c.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; censure meramente riproduttive di doglianze già esaminate in merito sono inammissibili.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non basta la mera allegazione di circostanze attenuanti astratte: il giudice deve compiere una valutazione complessiva della fattispecie concreta, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del pericolo o del danno.
- Nel reato di guida in stato di ebbrezza, la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il tasso alcolemico risulti significativamente superiore alla soglia che integra la fattispecie più grave, poiché ciò è indice di maggiore offensività e pericolosità della condotta.
- La motivazione sulla sussistenza del reato è immune da vizi quando il giudice di merito valorizza in modo coerente e non illogico le risultanze probatorie, come la testimonianza dell'agente operante circa il luogo della condotta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, se non ricorrono cause di esonero.
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