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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25962/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, nel quale la società aveva ottenuto solo un accoglimento parziale della domanda davanti alla Corte d'appello. La Corte territoriale aveva liquidato un indennizzo di euro 3.120,00, rigettato la domanda di danno patrimoniale quantificata in euro 9.669,95 e posto a carico della società le spese della fase di opposizione, ritenendola soccombente in tale fase. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che, in un procedimento unitario di equo indennizzo, la Corte d'appello avrebbe errato nel considerarla soccombente nella fase di opposizione pur avendo confermato il riconoscimento dell'indennizzo; 2) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, contestando la quantificazione dell'indennizzo, ritenuta non conforme ai parametri CEDU e di legittimità; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo, cioè il ritardo nell'adozione di un provvedimento di sostituzione del custode nel giudizio presupposto, che la ricorrente assumeva rilevante ai fini del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che, quando l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 proposta dalla parte privata contro un decreto che ha accolto solo parzialmente la domanda viene respinta, le spese della fase di opposizione possono essere regolate autonomamente e anche integralmente a carico dell'opponente, poiché il Ministero opposto aveva prestato acquiescenza al decreto monitorio e non aveva interesse a provocare quel giudizio. Sul secondo motivo ha ritenuto insindacabile in cassazione la concreta determinazione del quantum dell'indennizzo, trattandosi di valutazione di fatto, e ha osservato che la Corte d'appello aveva applicato correttamente la disciplina vigente ratione temporis, cioè l'art. 2-bis L. n. 89/2001 come novellato, con i relativi limiti minimi e massimi e i criteri di liquidazione, inclusa la possibile riduzione di un terzo in caso di integrale rigetto delle domande del giudizio presupposto. Sul terzo motivo ha ribadito che il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo non si presume e deve essere provato quanto alla sua effettiva derivazione causale dal ritardo, non essendo sufficiente allegare in modo apodittico la successiva insolvenza o sequestro del patrimonio del debitore. La ricorrente non aveva dimostrato che, se il processo si fosse concluso nei tempi ragionevoli, il credito sarebbe stato soddisfatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    L'opposizione della parte privata insoddisfatta dalla fase monitoria ha carattere pretensivo; se rigettata, le spese della fase di opposizione possono essere regolate autonomamente rispetto a quelle della fase monitoria.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    comma 1; comma 1-ter; comma 2

    Per le domande introdotte dopo la novella applicabile ratione temporis, l'indennizzo va determinato entro i limiti minimi e massimi di legge e alla luce dei criteri legali, compreso l'esito del giudizio presupposto; la riduzione di un terzo è rimessa al potere discrezionale del giudice nei casi previsti.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Costituisce il fondamento dell'equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    I parametri CEDU richiamati dalla parte non vincolano in modo assoluto il giudice nazionale nella liquidazione, specie alla luce della disciplina interna applicabile al caso concreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza anche nella fase di opposizione, secondo la disciplina ritenuta applicabile al procedimento in questione.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulla regolazione delle spese è stata ritenuta infondata; la Corte ha ritenuto legittima la condanna alle spese della parte opponente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata respinta perché il fatto lamentato non risultava decisivo senza prova del nesso causale.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione al dedotto omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato per ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    È stato escluso l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, l'opposizione della parte privata contro un decreto che abbia accolto solo parzialmente la domanda ha natura pretensiva; se viene rigettata, il giudice può porre integralmente a carico dell'opponente le spese della fase di opposizione, trattandosi di un segmento autonomo rispetto alla fase monitoria.
  • La determinazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001, quando effettuata nei limiti e secondo i criteri della disciplina vigente ratione temporis, costituisce valutazione di fatto insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale o di violazione di legge effettiva.
  • Nel regime dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 come novellato, il giudice deve muoversi entro i minimi e massimi normativi e considerare i criteri legali di liquidazione, incluso l'esito del processo presupposto; la riduzione prevista dalla legge è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei casi contemplati.
  • Il danno patrimoniale derivante dall'irragionevole durata del processo non è in re ipsa: il ricorrente deve provare l'effettivo nesso causale tra il ritardo processuale e il pregiudizio patrimoniale allegato, dimostrando che, senza il ritardo, il credito sarebbe stato ragionevolmente soddisfatto.
  • L'allegazione della sopravvenuta insolvenza o di eventi incidenti sul patrimonio del debitore non basta, da sola, a dimostrare il danno da ritardo processuale se non è provato che, prima di tali eventi, il patrimonio fosse capiente e idoneo a soddisfare il credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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