Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18575/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda la revocatoria fallimentare di un pagamento di euro 23.071,21 eseguito da una società poi fallita in favore di un avvocato, a saldo transattivo di un più ampio credito professionale. Il Tribunale aveva dichiarato inefficace il pagamento ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2, e dell'art. 67, comma 2, l. fall., condannando il percettore alla restituzione. La Corte d'appello ha escluso la revocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2, ma ha confermato la revoca ex art. 67, comma 2, ritenendo provata la scientia decoctionis sulla base delle circostanze antecedenti e contestuali: esistenza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per oltre 119.000 euro, iscrizione di ipoteca sull'unico immobile della debitrice, successiva cancellazione del vincolo e rinuncia alla maggior parte del credito per consentire la vendita del bene e l'incasso di una somma minore poi pagata al professionista. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per asserita contraddizione tra motivazione e dispositivo, perché una volta esclusa la revocatoria ex comma 1 n. 2 la Corte avrebbe dovuto rigettare la domanda anche per tale profilo; inoltre ha dedotto giudicato su altra causa relativa alla compravendita dell'immobile, asserita prova del pagamento nei termini d'uso e condanna alle spese ingiusta; 2) violazione delle norme su onere della prova e presunzioni, sostenendo che la Corte avrebbe invertito l'onere probatorio in tema di scientia decoctionis e valorizzato indebitamente circostanze prive di gravità, precisione e concordanza; 3) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l. fall., perché il pagamento sarebbe stato effettuato nei termini d'uso o comunque in esecuzione di rapporto di collaborazione non subordinata, quindi non revocabile. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse e perché non coglieva la ratio decidendi, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente rigettato l'appello complessivamente, avendo confermato la revoca ex art. 67, comma 2; ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché diretti, sotto veste di violazione di legge, a sollecitare un riesame del merito e comunque ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., trattandosi di censure sovrapponibili a questioni già decise in modo conforme in primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione della condanna ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva revocato il pagamento in favore del professionista ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall. La Corte ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, perché la Corte d'appello, pur escludendo la revocatoria ex comma 1 n. 2, aveva correttamente mantenuto ferma la revoca per pagamento preferenziale ex comma 2. Gli ulteriori motivi sono stati considerati inammissibili perché miravano a un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, non consentito in cassazione, e comunque perché formulati in presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a un'ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    comma 1, n. 2; comma 2; comma 3, lett. a) ed f)

    La Corte ha confermato che il pagamento era revocabile come atto solutorio compiuto nel periodo sospetto, essendo provata la scientia decoctionis; ha inoltre escluso la ricorrenza delle esimenti di cui al comma 3.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare asserita omissione o contraddizione tra motivazione e dispositivo, censura ritenuta inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto le doglianze meramente assertive e inidonee a scalfire la decisione di merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in relazione alle presunzioni semplici utilizzate per desumere la scientia decoctionis.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare la gravità, precisione e concordanza degli indizi valorizzati dal giudice di merito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per censurare la valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che le doglianze tendevano in realtà a un riesame del merito.

  • art. 91 c.p.c. e segg.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese del giudizio di merito, confermata in quanto il soccombente era l'appellante.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi diretti contro la valutazione di merito in presenza di doppia conforme.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedimento camerale con proposta di definizione accelerata, nella quale il ricorso è stato poi deciso.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicata la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile per difetto di interesse quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La revocatoria fallimentare di un pagamento può essere confermata anche se viene esclusa una diversa ipotesi di revoca, purché permanga una autonoma base decisoria idonea a sorreggere il rigetto dell'appello.
  • La scientia decoctionis può essere desunta da presunzioni e circostanze univoche del contesto negoziale e finanziario, ma in cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
  • Le censure che contestano la valutazione delle prove o l'apprezzamento dei fatti sono inammissibili quando mirano sostanzialmente a un riesame del merito, specie in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
  • Le esimenti dalla revocatoria fallimentare per pagamenti nei termini d'uso o eseguiti in rapporti di collaborazione richiedono una specifica dimostrazione in fatto e non possono essere affermate in modo meramente assertivo.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.