Cassazione Civile, Ordinanza n. 37472/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda di accertamento dell'illegittimità di alcune aperture realizzate sulla parete prospiciente un'area cortilizia di esclusiva proprietà degli attori, con richiesta di apporre inferriate. I ricorrenti sostenevano che, nell'atto di donazione del 26 aprile 1989, fosse stata prevista solo una servitù di veduta in favore del fondo della convenuta, ma non anche un diritto di accesso o passaggio sul fondo altrui; secondo la loro prospettazione, la trasformazione di porte in finestre e la collocazione delle aperture ad altezza di circa 1,30 metri da terra avrebbero comunque consentito un passaggio abusivo sul loro fondo. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione deducevano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 900 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato l'atto di donazione e avesse anche errato nel ritenere che l'apposizione di grate avrebbe impedito l'esercizio della veduta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente proposta come violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla servitù di veduta, in realtà mirasse soltanto a ottenere una diversa lettura dell'atto di donazione rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione inadeguata; nel caso concreto, la Corte d'appello aveva fornito una lettura plausibile dell'atto, nel senso di riconoscere la sola veduta e non anche l'accesso sul fondo altrui, sicché le aperture a 1,30 metri e l'eventuale salto dalla finestra integravano un uso anomalo e non consentito. Ha inoltre condiviso l'affermazione secondo cui le grate avrebbero impedito il normale esercizio della veduta, che richiede possibilità di inspectio et prospectio in alienum in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come primo canone legale di interpretazione del contratto/atto; la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente il canone asseritamente violato e in quale modo il giudice se ne sia discostato.
Richiamato in relazione alla servitù di veduta; la Corte ha ribadito che la veduta implica inspectio et prospectio in alienum, esercitabili con sufficiente comodità e sicurezza, e non comprende un diritto di accesso o passaggio sul fondo servente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per dedurre violazione di legge; la Corte ha osservato che la doglianza, pur formalmente sussunta sotto tale vizio, si risolveva in una richiesta di nuova interpretazione del titolo.
Richiamato nella fase camerale come base della proposta di decisione del relatore per l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto o del titolo negoziale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione non idonea a rendere comprensibile l'iter decisorio.
- La censura di violazione delle norme interpretative è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di legge, miri soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del contenuto negoziale rispetto a quella plausibilmente adottata dal giudice di merito.
- Per dedurre utilmente la violazione dei canoni ermeneutici occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in quale passaggio argomentativo il giudice se ne sia discostato.
- La servitù di veduta attribuisce solo il potere di affacciarsi e guardare sul fondo altrui in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza; non implica, di regola, un diritto di accesso o di passaggio sul fondo servente.
- Quando una decisione di merito fornisce una delle possibili e plausibili interpretazioni del titolo, la Cassazione non può sostituirvi una lettura alternativa solo perché ritenuta dalla parte più favorevole.
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