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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01801/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e l'indebita deduzione di costi. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate, esaminando analiticamente gli otto rilievi dell'Ufficio e ritenendo che le sue argomentazioni non fossero idonee a riformare la decisione di primo grado. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la sentenza d'appello fosse motivata in modo solo apparente, senza una concreta e autonoma disamina degli elementi di causa e senza considerare le argomentazioni dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza della CTR conteneva una motivazione analitica, puntuale e chiara su tutti i rilievi dell'Ufficio, quindi superiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Ha inoltre rilevato che le doglianze dell'Agenzia, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla è stato statuito sulle spese per mancata costituzione della parte contribuente. È stato inoltre escluso l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato, perché la soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la Corte esclude che sia stato violato, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione analitica e comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    La violazione rileva solo se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile; nel caso concreto tale soglia non è stata superata.

  • art. 111 Cost.

    L'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il provvedimento esplicita in modo sufficiente le ragioni della decisione; qui la CTR ha rispettato il minimo costituzionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti della nullità per motivazione mancante o apparente; non consente una rivalutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione; resta solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico; chi denuncia violazione di legge deve indicare le norme violate, il loro contenuto e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi circoscritto alla mancanza assoluta, alla motivazione apparente, alla manifesta contraddittorietà o all'obiettiva incomprensibilità della decisione; non è più sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o poco ampia.
  • In sede di legittimità non è consentito contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dai giudici di merito, se la censura mira soltanto a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Chi deduce la violazione di legge nel ricorso per cassazione deve formulare motivi specifici, indicando la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della decisione che vi si porrebbe in contrasto; in mancanza, la censura è inammissibile o comunque non scrutinabile efficacemente.
  • La sentenza tributaria è immune da vizio di motivazione quando esamina in modo analitico i rilievi dell'Ufficio e rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito per respingerli.
  • Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e soggetta a prenotazione a debito, non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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