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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20444/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una dirigente a tempo determinato alle dipendenze di un ente locale veniva revocata dall'incarico senza preavviso per asserita lesione del vincolo fiduciario. Dopo la cessazione del rapporto chiedeva il pagamento di alcune voci retributive rimaste, a suo dire, insolute: quota di tredicesima, parte della mensilità di marzo 2013, indennità per ferie non godute e indennità di risultato/retribuzione di posizione per l'anno 2012. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda, riconoscendo tredicesima e parte della mensilità di marzo, ma rigettando ferie non godute e indennità di risultato. In appello la lavoratrice contestava il rigetto; la Corte territoriale confermava il diniego sulle ferie ritenendo che non spettassero perché il rapporto era cessato per fatto imputabile alla lavoratrice e perché ella avrebbe potuto fruirne nel lasso di tempo tra la conoscenza 'di fatto' della revoca e la comunicazione formale. Quanto alla pretesa economica per l'anno 2012, la Corte d'appello la qualificava come domanda nuova di natura risarcitoria per perdita di chance. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, con un primo motivo, violazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. in relazione al diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato il diritto valorizzando un periodo di mera conoscenza informale della cessazione. Con un secondo motivo lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sulla domanda retributiva relativa alla posizione/risultato per il 2012, avendola confusa con la sola domanda risarcitoria per perdita di chance.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, in ambito di pubblico impiego, anche quando il rapporto cessi per fatto colposo del lavoratore, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate se il datore non provi di avere previamente invitato il dipendente a fruirne e di averlo avvisato della perdita del diritto in caso di mancato godimento. La Corte ha quindi cassato la decisione che aveva negato l'indennità sostitutiva delle ferie facendo leva sulla sola possibilità, per la lavoratrice, di godere delle ferie tra la decisione interna di revoca e la comunicazione formale. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello dovesse verificare se fosse stata effettivamente proposta anche la domanda di pagamento diretto della retribuzione di posizione/risultato per il 2012; solo se tale domanda non fosse stata devoluta, resterebbe fermo il rigetto della sola domanda risarcitoria per perdita di chance. In conclusione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare le questioni alla luce dei principi espressi.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per omessa pronuncia

  • art. 1334 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla comunicazione della revoca

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla presunzione di conoscenza della revoca

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova e dei fatti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sulla domanda relativa alla retribuzione del 2012

  • art. 5, co. 8, d.l. n. 95 del 2012 conv. in l. n. 135 del 2012

    nel pubblico impiego, disciplina la perdita della monetizzazione delle ferie non godute, ma solo se il mancato godimento non sia incolpevole secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata

  • art. 36, comma terzo, Cost.

    richiamato come fondamento del diritto alle ferie effettivamente godute nel corso del rapporto

  • Cass. 11 luglio 2023, n. 19659

    precedente utilizzato per affermare che anche nel licenziamento disciplinare senza preavviso il lavoratore non perde la monetizzazione delle ferie se il datore non lo abbia invitato a fruirne avvisandolo della perdita del diritto

  • Corte cost. 6 maggio 2016, n. 95

    ha ritenuto non illegittima la norma solo se interpretata nel senso che la perdita della monetizzazione è esclusa in caso di mancato godimento incolpevole delle ferie

  • Corte di giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck

    afferma che la perdita automatica del diritto alle ferie senza previa verifica dell'effettiva messa in condizione del lavoratore di esercitarlo è incompatibile con il diritto UE

  • Corte di giustizia 18 gennaio 2024, Comune di Copertino

    estende il principio anche alle dimissioni; il diritto può perdersi solo se il datore provi di aver posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base processuale della censura di violazione di legge sul primo motivo

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    base processuale della censura di omessa pronuncia sul secondo motivo

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego la monetizzazione delle ferie non godute può essere esclusa solo se il datore di lavoro dimostri di avere previamente invitato il dipendente a fruirne e di averlo avvisato della loro possibile perdita; la mera cessazione del rapporto per fatto imputabile al lavoratore non basta di per sé a far decadere il diritto.
  • La perdita del diritto alle ferie o alla loro indennità sostitutiva non può essere fondata su una conoscenza informale della prossima cessazione del rapporto se manca la prova di un effettivo invito datoriale alla fruizione nel periodo utile.
  • La regola sulla monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego va letta in senso costituzionalmente ed euro-unitariamente orientato: il diritto alle ferie effettive prevale su automatismi sanzionatori o decadenze non sorrette da una previa messa in condizione del lavoratore di esercitarlo.
  • Quando l'appellante deduce sia una domanda retributiva diretta sia una domanda risarcitoria subordinata o alternativa, il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente sulla domanda retributiva se emerge dagli atti; in mancanza, ricorre violazione dell'art. 112 c.p.c.
  • In sede di rinvio, il giudice deve verificare il contenuto effettivo della domanda devoluta in appello e, solo in caso di mancata proposizione della pretesa diretta, può limitarsi a confermare l'inammissibilità della sola domanda risarcitoria per perdita di chance.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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