Cassazione Penale, Sentenza n. 22912/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova per inosservanza dell'onere imposto al ricorrente di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla regolarizzazione delle opere edilizie. Il Tribunale aveva ritenuto non adempiuto l'onere in ragione della mancata conclusione della procedura di sanatoria e dell'esito negativo della CILA, nonché per il rilievo del comune che interventi erano parziali e tardivi. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, violazione di legge per errata applicazione dell'art. 168-quater cod. pen., sostenendo che la revoca richiede una trasgressione volontaria e grave e che l'impossibilità del ripristino era dovuta a provvedimenti amministrativi (dichiarazione di inefficacia della CILA) non imputabili al ricorrente; in secondo luogo, violazione dell'art. 464-octies cod. proc. pen. per mancata instaurazione del contraddittorio, atteso che l'udienza era stata fissata solo per verificare il completamento del programma di trattamento e non per decidere sulla revoca, senza avviso specifico alle parti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo procedurale: l'ordinanza di revoca adottata in udienza fissata per altra finalità, senza avviso contenente l'oggetto della decisione e dunque senza consentire il contraddittorio, è affetta da nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.1 lett. c) cod. proc. pen. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Noia per il proseguimento, restando assorbite le questioni di merito relative alla compatibilità dell'atto di revoca con i presupposti dell'art. 168-quater.
Norme richiamate
Disciplina le ipotesi di revoca della sospensione con messa alla prova; la Corte richiama che la revoca presuppone una violazione volontaria e grave, non una semplice inadempienza dovuta a cause non imputabili al soggetto
art. 464-octies cod. proc. pen.
Regola l'adozione dell'ordinanza di revoca; la giurisprudenza richiede che la revoca sia decisa nel rispetto del contraddittorio, con adeguato avviso alle parti circa l'oggetto del procedimento
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Consente di dichiarare la nullità generale a regime intermedio; la Corte l'ha invocato per qualificare come nulla l'ordinanza di revoca adottata senza avviso e contraddittorio
artt. 44 lett. c), 93, 95 d.lgs. n. 380/2001
Norme sostanziali richiamate nel capo di imputazione relativo a violazioni urbanistiche e edilizie; costituiscono la fattispecie di reato oggetto del procedimento in cui fu disposta la messa alla prova
Norma richiamata nell'imputazione (beni culturali/paesaggio); citata come parte delle accuse contestate al ricorrente
Massime di principio
- La revoca della sospensione con messa alla prova richiede non solo la sussistenza di un inadempimento, ma che la trasgressione sia volontaria e grave secondo l'art. 168-quater; l'impossibilità di adempiere derivante da atti amministrativi può escludere la responsabilità idonea a giustificare la revoca
- Qualora l'udienza sia convocata per una finalità diversa (ad es. verifica del completamento del programma), qualsiasi decisione di revoca adottata in quella sede necessita di un avviso antecedente contenente l'indicazione dell'oggetto e deve garantire il pieno contraddittorio; in difetto, il provvedimento è viziato da nullità ai sensi dell'art. 178 c.1 lett. c)
- Il giudice del riesame deve valutare complessivamente la condotta del beneficiario della messa alla prova, tenendo conto dell'adempimento delle attività socialmente utili e degli sforzi concreti posti in essere per la regolarizzazione amministrativa, prima di ritenere sussistente la causa di revoca
- In presenza di provvedimenti amministrativi che ostacolano la regolarizzazione (es. dichiarazione di inefficacia della CILA), il ricorrente deve documentare le iniziative e i rimedi esperiti; tali elementi sono determinanti per stabilire la volontarietà dell'inadempimento
- Se sussiste una nullità procedurale della decisione di revoca, la strada corretta è l'annullamento e la rimessione degli atti al giudice di merito per consentire la regolare instaurazione del contraddittorio e una nuova valutazione di merito
- Per evitare simili nullità, il giudice che intenda valutare la revoca deve fissare espressamente un'udienza camerale comunicando in modo chiaro l'oggetto (anche in forma succinta) e consentire alle parti di partecipare e difendersi
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