Cassazione Penale, Sentenza n. 22886/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della ordinanza di convalida del GIP che aveva confermato il provvedimento del Questore con cui era stato imposto al ricorrente un duplice obbligo di presentazione in questura per la durata di 5 anni. Il ricorrente ha denunciato: (i) violazione del diritto di difesa e di legge (art. 6 l. n. 401/1989) per omessa valutazione di una memoria difensiva depositata entro le 48 ore; (ii) difetto di motivazione rispetto alle questioni sollevate nella memoria e nella documentazione allegata; (iii) mancata esplicitazione delle ragioni di necessità e urgenza della misura; (iv) difetto di motivazione sulle modalità gravose della misura (doppio obbligo di firma) e sulla sussistenza dei presupposti applicativi, nonché errori anagrafici nel testo dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse depositato tempestivamente la memoria difensiva entro il termine di 48 ore e che il GIP, nella ordinanza impugnata, non avesse dato alcun riferimento né sostanziale né formale a tale memoria. Per violazione del diritto di difesa è stata dichiarata la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Ravenna limitatamente all'obbligo di presentazione, sospendendo l'efficacia del provvedimento del Questore del 19/09/2024 quanto a tale obbligo. La Corte ha ritenuto ultronea l'ulteriore disamina dei restanti motivi alla luce dell'annullamento parziale.
Norme richiamate
legge n. 401/1989, art. 6
il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. ... non può essere inferiore a quello di 48 ore
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine minimo di 48 ore per il deposito di memorie è inderogabile in funzione del diritto al contraddittorio; se il diffidato si avvale del termine, il giudice è obbligato a considerare le deduzioni difensive.
codice di procedura penale, art. 178 lett. c)
nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen.
La mancata menzione e valutazione di una memoria difensiva tempestiva integra la nullità rilevabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento dell'ordinanza di convalida limitatamente alla parte affetta da vizi.
Massime di principio
- Se il destinatario di un provvedimento del Questore deposita memorie o deduzioni entro il termine di 48 ore previsto dalla legge, il giudice per le indagini preliminari è obbligato a prendere in considerazione e a motivare specificamente rispetto a tali deduzioni; la mancata considerazione rende l'ordinanza nulla.
- La nullità per omessa valutazione delle deduzioni difensive può determinare l'annullamento limitato della convalida e il rinvio per nuovo esame, con possibile sospensione dell'efficacia della misura impugnata solo nella parte interessata dal vizio.
- Questioni relative a necessità/urgenza della misura, gravosità delle modalità (p.es. doppio obbligo di firma) e sussistenza dei presupposti applicativi devono essere valutate dal giudice e motivate; l'omissione nel motivare tali profili può configurare vizio di motivazione impugnabile.
- Errori meramente formali nell'indicazione dell'anagrafica (es. cognome o nome) non sono automaticamente decisivi, ma se impediscono l'effettivo esercizio del diritto di difesa o generano confusione rilevante possono costituire elemento di censura.
- In sede di impugnazione, il pubblico ministero può chiedere l'annullamento limitato di singole prescrizioni della misura (es. duplicazione dell'obbligo di presentazione) e la Corte può accogliere l'annullamento parziale senza entrare nelle altre questioni diventate ultronee.
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