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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22889/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava: 1) l'inesatta applicazione degli artt. 629 c.p. in relazione all'art. 628 c.p. e all'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p., sostenendo l'assenza di gravi indizi circa la sua consapevolezza e partecipazione al meccanismo estorsivo e di sovrafatturazione; 2) la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale, che non avrebbe adeguatamente valutato il ruolo effettivo del Basile (mera posizione di dipendente), la mancanza di contatti diretti con esponenti della cosca Abbruzzese, l'assenza di legami con il Geom. Salvo e la rilevanza delle captazioni; 3) la mancata considerazione delle esigenze cautelari (artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato: ha riscontrato una carenza della motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi riguardanti l'elemento soggettivo della partecipazione del Basile al reato in concorso e alla presenza dell'aggravante ex art. 416‑bis.1 c.p. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio, affinché venga colmata la lacuna motivazionale valutando specificamente la consapevolezza e il ruolo dell'imputato alla luce delle argomentazioni difensive. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 110

    Norma richiamata in relazione alla partecipazione in concorso; la Corte la menziona nel quadro normativo della fattispecie concorrente.

  • Codice penale, art. 629

    Riferimento alla fattispecie di concorso nel reato; la decisione richiama la necessità di accertare, anche per il riesame delle misure, la sussistenza del relativo elemento soggettivo tramite adeguata motivazione sui gravi indizi.

  • Codice penale, art. 628

    Norma relativa all'estorsione; indicata per individuare l'oggetto materiale del reato e le aggravanti contestate, cui va correlata la valutazione degli indizi.

  • Codice penale, art. 416‑bis.1

    Aggravante connessa a modalità mafiose; la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente motivato circa la ricorrenza dell'aggravante rispetto alla posizione soggettiva del Basile.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Definizione della nozione di gravi indizi di colpevolezza; la Corte ricorda che l'insussistenza dei gravi indizi è rilevabile in cassazione solo se deriva da violazione di norme o manifesta illogicità/assenza di motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Principi relativi alle misure cautelari e alla loro applicazione; citato nel contesto delle esigenze cautelari dedotte dal ricorrente.

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Ulteriori disposizioni sulle misure cautelari; richiamato nella contestazione delle esigenze cautelari mai adeguatamente valutate dal Tribunale.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Schema di motivazione richiesto per le decisioni cautelari; la Corte sottolinea che la motivazione del giudice del riesame deve conformarsi a questo modello (e all'art. 546 per i suoi principi strutturali).

  • Disposizioni sulla disciplina processuale (art. 173 disp. att. cod. proc. pen.)

    Richiesta di sintesi dei motivi di ricorso nei limiti per la motivazione; il ricorso è stato articolato nei limiti previsti da tale norma.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato come modello strutturale per la motivazione delle decisioni (adattato alle pronunce cautelari basate su indizi).

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo riguarda la completezza e la logicità della motivazione del giudice del riesame, non una rivalutazione ex novo delle prove.
  • La mancata o contraddittoria trattazione di specifiche censure difensive rilevanti (es. ruolo effettivo dell'imputato, contatti diretti, consapevolezza del meccanismo estorsivo) può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.
  • Per l'accertamento dei gravi indizi, il giudice può avvalersi della concatenazione logica degli indizi: il complesso degli elementi deve però essere esplicitamente illustrato nella motivazione affinché appaia convincente anche l'elemento soggettivo.
  • Quando è contestata un'aggravante (es. 416‑bis.1 c.p.), il Tribunale deve specificamente motivare la sua applicazione rispetto alla posizione soggettiva dell'imputato e ai contatti che la giustificano.
  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili censure che si limitino a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già valutate dal giudice di merito; invece è sindacabile la mancanza di motivazione o la sua manifesta illogicità.
  • Se la motivazione risulta insufficiente, la Corte di Cassazione non decide sul merito ma annulla con rinvio, lasciando al giudice di merito il compito di integrare la motivazione entro i limiti della discrezionalità valutativa.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) devono essere specificamente esaminate e motivate: l'assenza di tale valutazione significativa può costituire motivo di annullamento.

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