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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22885/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di Quaranta per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravati dall'art. 416‑bis, comma 1 c.p. (capi B) e B6). Due censure principali: 1) vizio di motivazione per il diniego di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), atteso che il ricorrente è incensurato e non vi sarebbe ragione di ritenere che non osserverebbe le prescrizioni; 2) contestazione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p., sostenendo che l'acquisto di stupefacenti da soggetti indagati per 416‑bis non prova la conoscenza dell'appartenenza mafiosa né il dolo specifico di agevolazione della consorteria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata. Ha ritenuto che: a) per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990, aggravati da 416‑bis, opera una presunzione relativa circa l'adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi concreti che dimostrino l'idoneità di misure meno afflittive; l'ordinanza del riesame ha motivato adeguatamente il pericolo di recidiva richiamando, tra l'altro, le dichiarazioni del collaboratore Sorio e la stabile partecipazione dell'indagato al circuito criminoso; b) sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa il Tribunale ha fatto riferimento a elementi concreti (rapporti commerciali consolidati, acquisti massicci, consegna dei proventi a un capo della consorteria, capacità di controllo territoriale e uso della violenza) idonei, secondo la giurisprudenza, a desumere il dolo specifico di agevolazione. Il ricorso è quindi stato respinto; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che integra il reato associativo in materia di stupefacenti; la sua applicazione, soprattutto se aggravata dall'art. 416‑bis, sostiene la presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere e richiede elementi concreti per adottare misure meno afflittive.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sui reati di traffico di stupefacenti; collegata all'art. 74 nel capo di imputazione come reato fine rispetto all'associazione.

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p.

    Aggravante/reato di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico di agevolazione può essere desunto da elementi quali inserimento stabile, acquisti reiterati, consegna dei proventi al vertice e il controllo del territorio da parte del clan.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie; la Corte ha richiamato che tale presunzione rende necessaria l'allegazione di elementi concreti per dimostrare che esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure meno afflittive.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Censura relativa al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per mancato e specifico confronto con le ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte ha ordinato l'invio della copia del provvedimento ai sensi di tale norma.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e al decurtamento o quantificazione equitativa della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per reati connessi al traffico di stupefacenti aggravati dall'art. 416‑bis, comma 1 c.p., sussiste una presunzione relativa sull'adeguatezza della custodia in carcere: per ottenere misure meno afflittive è necessario allegare e dimostrare elementi concreti che dimostrino l'idoneità di tali misure a soddisfare le esigenze cautelari.
  • La mera relazione commerciale con fornitori indagati per mafia non esclude automaticamente l'aggravante mafiosa, ma la sussistenza del dolo specifico di agevolazione può essere desunta da elementi fattuali (inserimento stabile nell'organizzazione, acquisti reiterati e ingenti, consegna dei proventi ai vertici, modalità operative coerenti con il controllo territoriale del clan).
  • Nelle impugnazioni cautelari è essenziale il confronto specifico e puntuale con le ragioni della decisione impugnata: censure generiche o prive di analisi comparativa risultano inammissibili.
  • Quando il giudice di merito documenta il pericolo di recidiva con dichiarazioni di collaboratori, comportamenti concreti e collegamenti stabili con l'organizzazione, la prognosi negativa può giustificare la permanenza della custodia in carcere anche in presenza di stato di incensuratezza.
  • Se l'esclusione di un'aggravante o la diversa qualificazione giuridica del fatto non incide sull'"an" o sul "quomodo" della misura cautelare, l'interesse concreto all'impugnazione può essere limitato: è quindi strategico dimostrare in che modo l'esclusione dell'aggravante inciderebbe sulla misura cautelare applicata.

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