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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22894/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione del reato per depenalizzazione della fattispecie di contrabbando (art. 291-bis DPR 43/1973) alla luce del d.lgs. n. 8/2016 e della conseguente impossibilità che condanne pregresse depenalizzate costituiscano presupposto per la recidiva specifica ex art. 296 DPR 43/1973; il ricorrente sosteneva che la recidiva, divenuta elemento di una nuova fattispecie, non poteva trovare applicazione retroattiva e che quindi il fatto doveva considerarsi estinto. (2) Vizi di motivazione per esclusione delle attenuanti di cui all'art. 131-bis c.p. e per mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, anche alla luce della modica quantità di TLE sequestrata e dell'assenza di qualifica di delinquente abituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo applicabile la riforma più favorevole contenuta nel decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, che ha innalzato la soglia soggetta a rilevanza penale da 10 a 15 kg e ha trasformato in illecito amministrativo (salvo le aggravanti dell'art. 85) le condotte di introduzione/detenzione di TLE inferiori a 15 kg. Poiché i fatti contestati riguardavano quantitativi inferiori alla nuova soglia (circa 960 g e circa 6,240 kg), sono divenuti penalmente irrilevanti; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta depenalizzazione (art. 2, comma 2 c.p.). Gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa.

Norme richiamate

  • DPR 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 291-bis, comma 2

    Fattispecie originaria di contrabbando di TLE: era punita penalmente per quantitativi inferiori alla soglia precedente (10 kg). Con la riforma del 2024 l'articolo sostituito perde efficacia penale per i casi sotto i 15 kg.

  • DPR 23 gennaio 1973, n. 43 - art. 296, comma 2

    Norma che contemplava la recidiva specifica nel contrabbando; la Corte ha ritenuto che la recidiva ex art. 296 non possa fondarsi su precedenti fatti ormai qualificati come illeciti amministrativi dalla riforma più favorevole.

  • Decreto legislativo 8/2016

    artt. 8, 9, art. 5 (richiamati nel ricorso)

    Secondo il ricorrente avrebbe depenalizzato la fattispecie base rendendo la recidiva elemento di una nuova incriminazione; la Corte ha ritenuto tale interpretazione non decisiva in presenza della successiva riforma ancora più favorevole (d.lgs. 141/2024).

  • Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141

    art. 84, art. 85, art. 89

    Riforma integrale della disciplina del contrabbando: (art.84) innalzamento della soglia penale a 15 kg; sotto tale soglia la condotta è punita con sanzione amministrativa (5 euro/grammo, min. 5.000 euro) salvo aggravanti; (art.85) elenca le aggravanti che trasformano l'illecito in reato; (art.89) disciplina la recidiva limitatamente ai casi in cui si tratti di delitti (cioè fatti ancora penalmente rilevanti). Applicazione retroattiva della norma più favorevole ha reso penalmente irrilevanti i fatti contestati.

  • Codice Penale - art. 2, comma 2

    Principio dell'abolitio criminis: se per legge posteriore il fatto non è più reato, nessuno può essere punito e, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali. La Corte lo ha applicato per annullare senza rinvio.

  • Codice Penale - art. 131-bis

    Norma sulle circostanze attenuanti di cui il ricorrente chiedeva la valutazione: la Corte non ha ritenuto necessario riesaminare l'applicazione di tale norma posto che la fattispecie è stata depenalizzata dalla normativa successiva.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 7

    Richiamata nel ricorso rispetto al principio di legalità e non retroattività delle fattispecie; la Corte ha però applicato il principio italiano dell'applicazione della legge penale più favorevole e dell'abolitio criminis.

Massime di principio

  • Se una norma posteriore depenalizza una condotta (o introduce una soglia che la rende amministrativa), la riforma più favorevole si applica retroattivamente ai fatti commessi anteriormente: il reato si estingue e la condanna perde gli effetti penali (art. 2, comma 2 c.p.).
  • La conversione di una precedente fattispecie penale in illecito amministrativo impedisce che quella condotta, o le relative condanne pregresse, possano costituire presupposto per la recidiva penale, che richiede precedenti delitti ancora sanzionati penalmente.
  • Quando più riforme si susseguono, si applica la norma più favorevole all'imputato; il giudice deve valutare quale disciplina renda meno gravosa la posizione dell'interessato.
  • I benefici penali (es. attenuanti speciali, sospensione condizionale) possono essere irrilevanti se la fattispecie è stata depenalizzata: prima di esaminare tali benefici il giudice deve accertare se il fatto sia ancora previsto come reato.
  • La depenalizzazione non esclude l'intervento delle autorità amministrative competenti: l'annullamento della sentenza penale può essere accompagnato dalla trasmissione degli atti agli organi amministrativi per l'irrogazione di sanzioni amministrative.

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